Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45179 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 45179 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da

BETTINI Andrea, nato a Taranto il 25/03/1955
BETTINI Enrico, nato a Taranto il 22/11/1977
PICCHIRALLO Gabriele, nato a Orta Nova il 27/01/1962
PICCHIRALLO Mario, nato a Foggia il 29/01/1973

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila del 17 ottobre 2013;
letti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
letta la memoria difensiva depositata dall’avv. Giovanni Malara, nell’interesse
dell’INPS;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio Bruno;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr
Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
sentito, poi, l’avv. Giovanni Malara, che, nell’interesse dell’INPS, si è riportato alle
conclusioni scritte e nota spese;

Data Udienza: 27/05/2015

sentito, altresì, l’avv. Giovanni Dellacroce, sostituto processuale dell’avv. Giovanni
Quarticelli, che, nell’interesse di Mario e Gabriele Picchirallo, ha chiesto
l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Lecce-sezione
distaccata di Taranto confermava la sentenza del 7 marzo 2011, con la quale il

Picchirallo e Mario Picchirallo colpevoli del reato di associazione per delinquere per
avere costituito un’organizzazione delinquenziale intesa a porre in essere una serie
indeterminata di truffe in danno dell’INPS, con la riscossione di indebite indennità di
disoccupazione, mediante introduzione abusiva nel sistema informatico dello stesso
Istituto, con la compiacente partecipazione del funzionario Enrico Bettini; una serie
di falsi ideologici e materiali; sostituzione di persona ed altro ancora; e, per
l’effetto, li aveva condannati alle pene di giustizia.
Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore dei due Picchirallo, avv. Giovanni
Quarticelli, ed il difensore dei due Bettini, avv. Fabrizio Lamanna, hanno proposto
distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censua di seguito
indicate.
Il ricorso in favore dei Picchirallo denuncia, con il primo motivo, erronea
applicazione dell’art. 416 cod. pen., sul rilievo della mancanza di idonei elementi
dimostrativi dell’esistenza di una struttura associativa, alla quale avrebbero
partecipato gli stessi ricorrenti.
Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione dell’art. 192, commi 2
e 3, cod proc. pen., con riferimento alla valutazione delle emergenze processuali
asseritamente dimostrative della contestata partecipazione dei predetti all’anzidetto
sodalizio associativo.
Il ricorso proposto in favore dei due Bettini deduce, con unico motivo,
mancanza o manifesta illogicità di motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod.
proc. pen., con particolare riferimento alla valutazione delle risultanze processuali,
asseritamente inidonee a sostenere la colpevolezza degli stessi imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi in esame si collocano in area assai prossima all’inammissibilità,
siccome palesemente infondati ovvero afferenti a questione prettamente di merito,
relativa alla valutazione delle risultanze processuali, che, come noto, si sottrae al
sindacato di legittimità ogni qual volta, come nel caso di specie, sia assistita da
motivazione congrua e pertinente.

2

Tribunale di Taranto aveva dichiarato Andrea Bettini, Enrico Bettini, Gabriele

Ad ogni modo, i ricorsi – ciascuno globalmente considerato – sono privi di
fondamento.
1.1.

In particolare, è infondata la prima censura proposta in favore dei

germani Picchirallo, che dubita dell’idoneità delle emergenze probatorie a sostenere
la prospettazione accusatoria dell’esistenza di una struttura associativa,
apprezzabile nell’ottica dell’art. 416 cod. pen.
Ed invero, il compendio giustificativo addotto a sostegno della sentenza
impugnata – integrato, per quanto di ragione, dalla motivazione della sentenza di

forma con quella in esame una sola entità giuridica – indica chiaramente i
presupposti costitutivi di un contesto delinquenziale che, per pacifica lettura
giurisprudenziale, sono necessari ai fini della configurazione del reato di
associazione per delinquere.
Si fa riferimento, in particolare, all’articolata organizzazione posta in essere
dagli imputati, caratterizzata da assegnazione e svolgimento dei ruoli ben definiti e
dall’uso di metodiche delinquenziali concepite ed attuate in funzione della
realizzazione di un numero indeterminato di truffe in danno dell’Inps, mediante
l’indebita percezione di indennità di disoccupazione, in misura intera o ridotta che
fosse. L’organizzazione, che si avvaleva dell’apporto di un dipendente dell’Inps,
ruotava attorno ad un complesso sistema fraudolento, che aveva per necessario
presupposto l’accesso abusivo al sistema informatico dell’Istituto, al fine di acquisire
indicazioni certe sulle generalità di determinati utenti, che venivano poi utilizzate,
all’insaputa degli stessi, per la predisposizione di false domande di disoccupazione.
Il sistema criminoso, che prevedeva anche la realizzazione di condotte di
falsificazione di atti e documentazione varia, si dipanava poi mediante la ricezione
ed il protocollo delle false domande da parte del compiacente funzionario e la
successiva riscossione degli importi a cura di sodali, che, sotto false generalità,
presentavano contraffatta documentazione identificativa, nominativamente
intestata ad ignari utenti.
In quest’ultimo segmento della complessa attività truffaldina si collocava,
per l’appunto, la posizione dei Picchirallo, la cui partecipazione associativa è stata,
motivatamente, desunta anche dalla ricostruzione dei contatti telefonici intercorsi
fra di loro ed altri sodali, segnatamente nei giorni in cui avveniva – o si tentava l’indebita percezione delle indennità di disoccupazione presso l’ufficio postale.
Le osservazioni che precedono valgono, poi, a dimostrare la ritenuta
infondatezza del secondo motivo, posto che l’impianto motivazionale dà,
compiutamente, conto di corretta valutazione delle risultanze processuali, giudicate
idonee a sostenere il coinvolgimento di ciascun ricorrente nell’organizzazione
delinquenziale in esame.

3

primo grado, che, in ragione della convergenza in punto di penale responsabilità,

1.2.

Le censure che sostanziano il ricorso in favore dei Bettini sono, pur

esse, destituite di fondamento.
L’insieme motivazionale offre, infatti, anche per loro, compiuta ragione del
ribadito giudizio di colpevolezza, in esito a corretta rivisitazione delle risultanze
probatorie. Per ciascuno dei due imputati vengono adeguatamente tratteggiati i
termini della relativa partecipazione: per Franco Bettini, è evidenziato il ruolo di
rilievo svolto in seno all’organizzazione, quale infedele funzionario dell’istituto,
autore dell’indebito accesso informatico, compilatore delle false domande di

partecipe addetto all’accompagnamento dei complici incaricati dell’indebita
percezione degli importi erogati, anche alla luce dei menzionati contatti telefonici,
ritenuti significativi di apporto sistematico e consapevole.

2. Per quanto precede, i ricorsi devono essere rigettati con le consequenziali
statuizione espresse in dispositivo, anche in ordine alla condanna degli imputati, in
solido fra loro, al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile nel presente
giudizio, che si reputa congruo ed equo liquidare nella misura pure indicata in
dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché, in solido, al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla
parte civile, che liquida in € 2.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 27/05/2015

disoccupazione ed addetto alla ricezione delle stesse; per il figlio Andrea, il ruolo di

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