Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45177 del 22/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 45177 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANGIOLINI STEFANO N. IL 19/04/1961
avverso la sentenza n. 1729/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 22/05/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.
Paola Filippi , che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi, per il ricorrente, l’avvocato Giovanni Aricò e la Ferla Riccardo che hanno
insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza emessa in data 11.10.2013 la Corte d’Appello di Milano ha
confermato la condanna di Angiolini Stefano alla pena di anni quattro di
reclusione, per il reato di cui all’art. 416 c.p., per avere, in qualità di consulente

di gestione della L&B S.r.l., della Italy Est S.r.l. e della Gítra S.r.l., partecipato
ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno
di istituti di credito ed alla frode fiscale.
1.1. In particolare all’Angiolini, consulente legale del gruppo- attività questa
esercitata abusivamente, essendo stato radiato dall’albo degli avvocatirisultano attribuite condotte consistenti nel reclutare i soggetti giuridici da
impiegare (Gsm Srl e Stefilo Srl) ed i nuovi sodali (Todisco Renzo, Pitirra
Lorenzo, Borrelli Francesco), nel predisporre la falsa documentazione sottostante
le operazioni illecite, nell’intervenire in tutte le truffe in danno degli istituti di
credito, per indurre in errore i vari funzionari, interloquendo con essi
personalmente, con consegna della falsa documentazione atta a giustificare le
operazioni illecite, provvedendo, altresì, per conto di Menna Franco e Cilia
Michele, ad incontrare Scandurra Vincenzo nel territorio di San Marino,
consegnandogli somme provento di truffa.
2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo
del suo difensore di fiducia, affidato a due motivi, con i quali lamenta:
-con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma,
lett. e) c.p.p., per contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della
motivazione e per mancata contestazione ed accertamento penale dei reati di
truffa; ed invero, il ricorrente è chiamato a rispondere del solo reato ex
art.416/2 c.p. quale partecipe in favore di un ipotizzato sodalizio criminoso,
avendo prestato il proprio apporto, in qualità di consulente legale, in occasione di
truffe ai danni di Istituti di Credito, ma, sin dal giudizio di primo grado, era stato
eccepito, ribadito ed evidenziato l’anomalia del fatto che, non essendo i reati di
truffa oggetto dei capi di imputazione del presente procedimento, né oggetto di
alcuna altra decisione, né tanto meno mai stati accertati, appariva del tutto
illogico ed infondato leggere nelle motivazioni che “l’apporto criminoso”
dell’odierno imputato fosse rivolto alla avvenuta commissione di dette “truffe”; la
Corte di Appello, in sostanza, considera, senza alcun elemento, né supporto di
provvedimento decisorio, che le truffe siano “realmente” avvenute, non
1

legale della Cometa S.r.l., nonché di consulente legale e partecipe di alcuni atti

considerando l’estromissione nei confronti dell’Angiolini, delle parti civili costituite
in rappresentanza degli Istituti di Credito e senza considerare la “differente”
posizione processuale rispetto agli altri coimputati, chiamati a rispondere di ben
56 capi di imputazione; inoltre, non può non essere considerata contraddittoria,
mancante e manifestatamente illogica la motivazione di una sentenza che si basa
esclusivamente sulla presunzione di reati non ancora accertati, considerati
elementi inconfutabili, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’apporto al sodalizio; ad
esempio non si comprende come l’intervento e la partecipazione dell’imputato, in

aver inviato una raccomandata di intimazione di pagamento alla società Media y
Marketing “per ritardare la denuncia da parte della banca”, atteso che non si
comprende come l’invio di una raccomandata possa essere considerata causa per
ritardare la denuncia da parte della banca, o, comunque, “comportamento”
essenziale e caratterizzante la partecipazione dell’imputato ad un fatto mai
accertato;
-con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p.,
per contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché
per mancato rispetto dell’art. 546/1 c.p.p., in relazione alle prove documentali
ammesse; in particolare, al fine di chiarire il ruolo dell’Angiolini, la difesa
richiese, e furono ammesse, produzioni documentali tendenti ad individuare
elementi, anche a controprova, riguardo i reali rapporti dell’imputato con pochi
dei coimputati da lui conosciuti; l’attività svolta dal ricorrente era un’ attività,
lecita, permessa, concreta e reale con uno studio che seguiva, unicamente
posizioni stragiudiziali, dì aziende sparse in gran parte del territorio nazionale e
tale inconfutabile circostanza, mai contestata, risultava pacifica, cosi come
evidenziato nell’atto di appello, dalle risultanze delle perquisizioni e sequestri
effettuati nello studio dell’imputato su richiesta del P.M.; nella sentenza
impugnata non si trova alcun riferimento, relativo a tale importante atto di
indagine che avrebbe dovuto valutare

il reale rapporto dell’Angiolini con il

sodalizio anche alla stregua di altri liberi professionisti che, pur con attività più
capillari e frequenti, sono stati ritenuti estranei ai fatti; rillogicità della
motivazione si trova proprio nel non aver, in alcun modo, evidenziato e marcato
la linea che ha differenziato l’attività dell’Angiolini, libero professionista, da quella
che ha visto, secondo il Giudice di secondo grado, l’Angiolini partecipe
all’associazione; nessuna rilevanza, neppure in senso negativo, è stata data alla
produzione dei registri iva e delle fatture emesse dall’Angiolini, nel corso degli
anni, riferiti ai fatti oggetto del processo, con la quale è stata data prova certa
ed inconfutabile del reale rapporto di lavoro avuto dall’imputato con le altri parti
del processo, né è stato motivato alcunchè sulle prove mai contestate, anche al

2

occasione della “truffa” alla Banca Popolare di Lodi, possano essere desunti dal!’

mero fine di ritenerle inattendibili; medesimo percorso logico è stato tenuto
relativamente alla produzioni degli atti e dei rogiti notarili relativi alla cessione
delle quote da parte di tutti i soci, Angiolini compreso, delle società GSM s.r.l. e
Stefilo ed anche in questo caso la Corte di Appello avrebbe dovuto enunciare ed
indicare i motivi per cui i rogiti notarili di dette operazioni non sono stati ritenuti
attendibili, indicando gli elementi di prova che li hanno fatti ritenere di fatto atti
simulati.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’argomentazione principale del primo motivo di ricorso è nella sostanza
riconducibile all’assunto che non può ritenersi configurabile una partecipazione
dell’imputato all’associazione ex art. 416 c.p., facente capo a Cilia Michele e
Menna Franco, dedita alla commissione di truffe in danno di istituti bancari e di
frodi fiscali, non risultando contestati, o comunque accertati, specifici episodi dì
truffa, espressione appunto della realizzazione del programma crìminoso.
Tale assunto è infondato.
1.1. Giova premettere che questa Corte, con sentenza del 18 ottobre 2014, ha
rigettato il ricorso proposto, tra gli altri, da Menna Franco -avente il ruolo
apicale di promotore ed organizzatore del sodalizio in questione, caratterizzato
da un sistema di rapporti truffaldini, cui partecipavano le società, facenti capo
appunto al Menna, talora con il ruolo di “cartiere”, altre volte come schermo
strumentale nella complessiva strategia fraudolenta- risultando così
definitivamente accertata l’esistenza di tale sodalizio.
1.2.Per quanto concerne specificamente il ruolo dell’Angiolini nell’ambito del
sodalizio criminoso, le sentenze di merito hanno messo in risalto, tra l’altro,
l’intervento dell’imputato in momenti cruciali nei rapporti con gli istituti di
credito, oltre all’ attività di individuazione delle società da utilizzare per il
soddisfacimento degli interessi del gruppo e di reclutamento dei prestanome
delle società medesime, oltre all’attività di “consulente legale” svolta
nell’interesse del sodalizio. La mera enunciazione dei comportamenti
complessivamente attribuiti all’imputato, già in sé dà conto che essi non
risultano specificamente ed esclusivamente finalizzati alle truffe in danno degli
istituti di credito, ma si collocano senz’altro in un ambito più ampio, insomma di
“contributo” a tutto campo per la realizzazione delle finalità del sodalizio (vedi
ad esempio individuazione delle società da asservire ai fini associativi e dei
relativi prestanome).
1.3. Nell’enunciato contesto comportamentale la deduzione dell’imputato che
censura la mancata contestazione, od accertamento, di specifici episodi di truffa
in danno di istituti di credito non può trovare accoglimento, non presentandosi,

3

Il ricorso non merita accoglimento.

comunque, in linea generale significativa, per

l’insussistenza della

partecipazione ad un sodalizio criminale, la mancata realizzazione di reati fine
ed ancor più nella fattispecie, in esame, non essendo la condotta dell’imputato
esclusivamente proiettata a truffare gli istituti di credito.
1.4. Sul punto è sufficiente richiamare i principi più volte enunciati da questa
Corte, secondo cui la circostanza che un imputato di reato associativo non sia
stato condannato per alcuno dei reati “fine” dell’associazione, è del tutto
irrilevante ai fini della prova della partecipazione all’associazione, prova che,

1998 in Ced Cass., rv. 210683; Sez. 2, n. 24194

del 16/03/2010) si può dare

con ogni mezzo (Sez. 1, n. 33033 del 11/07/2003). Tuttavia, la condotta
di partecipazione ad un’associazione per delinquere, per essere punibile, non può
esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire alla
associazione, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un
effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e
contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della
struttura o al perseguimento degli scopi dì essa
(Sez. 1, n. 8064 del 24/06/1992).
1.5. Nel caso di specie le condotte attribuite all’imputato, come descritte nelle
sentenza di merito, integrano un contributo causale fattivo al fine di consentire
alli associazione lo svolgimento della propria illecita attività. Ed invero,
nell’ambito del “sistema truffaldino” posto in essere dal sodalizio (consistente,
nella creazione presso le banche di numerosi rapporti di conto corrente
intestandoli a società e/o persone fisiche collegate con l’organizzazione ed una
volta data la parvenza di normalità al vorticoso susseguirsi di entrate/uscite,
veniva consumata la truffa tramite il versamento sul conto di assegni di importi
considerevoli e l’immediato trasferimento delle somme verso altre
società/persone fisiche riconducibili al sodalizio, giustificando tali ultime
operazioni, nella maggior parte dei casi, con fatture relative ad operazioni
commerciali inesistenti)- l’essere, ad esempio, l’imputato intervenuto in
occasione della truffa alla banca popolare di Lodi, inviando la raccomandata alla
Media y Marketing, avente ad oggetto l’intimazione del pagamento dell’assegno
di euro 4.130.840,38, per ritardare la denuncia da parte della banca, ovvero
presso l’Unicredit S.p.A. comunicando via fax l’imminente arrivo di assegni
coperti emessi dalla Italy Est s.r.l. da inviarsi da parte della sua cliente,
Mediterranean Consuiting, predisponendo a tal fine, con l’intento di rassicurare
la banca, documentazione falsa, ovvero ancora l’aver reclutato il coimputato
Pitirra, proponendogli di fare l’amministratore della Gitra s.r.I., indicata come
società di un proprio cliente, Cilia Michele, in quanto attività volte a rabbonire le
4

stante l’autonomia del reato associativo rispetto ai reati “fine” (Sez. 6, 10-2-

banche nella prospettiva di porre in atto successivamente la frode, ovvero l’aver
reclutato il Todisco come prestanome all’interno delle società del gruppo
criminoso Omnia Service srl, Stefilo, GSM., Cometa srl, spartendo con il
medesimo imputato il compenso di 10.000,00 euro corrispostogli mensilmente
per tali formali investiture, dà sufficientemente conto dell’esistenza del
“pactum sceleris” con riferimento alla consorteria criminale, e della “affectio
societatis”, in relazione alla consapevolezza dell’imputato di inserirsi in
un’associazione vietata (Sez. II, 29/11/2012, n. 47602).

secondo motivo di ricorso, con il quale l’imputato si duole innanzitutto della
mancata valutazione delle prove documentali ammesse su sua richiesta e delle
risultanze delle perquisizioni e sequestri effettuati nello studio dell’imputato su
richiesta del P.M.. In proposito, si osserva che l’imputato non ha esattamente
indicato in ricorso l’oggetto dei documenti in questione e l’incidenza di essi sulla
contestata condotta associativa, al di là delle mere affermazioni, dì svolgere,
quale consulente legale, della società solo un’attività extragiudiziale del tutto
lecita, rendendo in tal modo del tutto aspecifica la deduzione. In ogni caso, si
osserva che il giudice d’appello non è tenuto a rispondere a tutte le
argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacchè le stesse possono essere
disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per
evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata dal deducente (Sez. 6, n.
1307 del 26/09/2002 – dep. 14/01/2003, Delvai, Rv. 223061). Nel caso di specie
risulta evidente che, a fronte dei plurimi elementi enunciati nella sentenza
impugnata a carico dell’imputato, emergenti anche dal tenore delle conversazioni
oggetto di intercettazione / il giudice d’appello ha ritenuto le deduzioni circa la
documentazione prodotta del tutto infondate.
2.1. Per quanto concerne, poi, la mancata considerazione da parte dei giudici
di merito dell’espletamento da parte dell’imputato di una mera attività di
consulenza legale, del tutto lecita, si osserva che la condotta attribuita
all’Angiolini, decritta nella sentenza impugnata, si pone all’evidenza al di là
dell’espletamento di un mero incarico professionale, limitato ad attività
extragiudiziali. Sul punto, è sufficiente richiamare i principi già espressi da
questa Corte, secondo cui in tema di associazione per delinquere, anche la
normale attività professionale svolta, ad esempio, da un commercialista, qualora
realizzata, pur nella sua formale aderenza ai canoni della professione, con il
conclamato scopo di concorrere alla realizzazione di un’associazione per
delinquere, configura condotta penalmente rilevante per la sussistenza dell’art.
416 cod. pen., trattandosi di reato che per la sua realizzazione comporta una
condotta a forma libera sottoposta alle sole condizioni che l’agente intenda
5

2. Generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta, poi, il

aderire all’accordo associativo e che il suo comportamento sia, anche se
parzialmente, funzionale alla realizzazione del progetto criminoso perseguito dai
consociati ( Sez. 1, n. 2897 del 17/12/1993).
3. Per le ragioni dette il ricorso va, dunque, respinto ed il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese processuali.

p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 22.5.2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA