Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45176 del 22/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 45176 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GANDOLFI STEFANIA ANNA MARIA N. IL 31/08/1954
MODARELLI A RMANDO MARIO N. IL 07/08/1952
SCAVELLI VINCENZO N. IL 15/06/1955
VENTURA ROSA N. IL 06/12/1967
avverso la sentenza n. 4500/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/12/2013
visti gli atti, la sentenza c li ricUISO
udito in PUBBLIrA.I TDIPN7A del 22,,05/1015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 22/05/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale,
Dott. Paola Filippi che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore dell’imputato, avv. Manfredo Fiormonti in sostituzione
dell’avv. Sergio Natale Edoardo Galleano, che ha concluso per l’accoglimento
dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 17.12.2013 la Corte d’appello di Milano, in parziale
riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Monza del 18 aprile 2013,

reclusione, per il reato di cui all’art. 416 c.p. (associazione dedita a delitti di
corruzione e falso commettendo irregolarità nello svolgimento delle sessioni di
esame per il conseguimento della patente di guida), nonché per plurimi episodi
di corruzione, fatti commessi quale impiegata della Motorizzazione Civile di
Milano; a Modarelli Armando Mario ad anni 4 di reclusione, per l’indicato delitto
associativo e per reati di falso, corruzione ed altro, quale socio accomandante
della Autoscuola Tre Re s.a.s., materiale erogatore del prezzo della corruzione;
Scavelli Vincenzo ad anni 2 di reclusione, per il delitto associativo, falso ed
altro, funzionario della Motorizzazione Civile di Milano, promotore ed
organizzatore dell’attività criminale, punto di riferimento in Motorizzazione per
alcune scuole guida; Ventura Rosa ad anni 2 di reclusione per il reato
associativo, corruzione ed altro.
2. Avverso tale sentenza

hanno proposto distinti ricorsi i predetti

imputati, a mezzo dei propri difensori di fiducia, sviluppando doglianze
esclusivamente in merito al trattamento sanzionatorio, lamentando:
-Stefania Anna Maria Gandolfi, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606,
primo comma, lett. e) c.p.p., per manifesta illogicità della motivazione, atteso
che la rinuncia da parte della difesa ad un accertamento della penale
responsabilità dell’appellante, non esimeva il giudice dal valutare le circostanze
di merito in sede di “rideterminazione” della pena; la Corte territoriale, invece,
si è limitata a diminuire le pene inflitte in prime cure senza previamente
esaminare le posizioni dei singoli appellanti e ciò ha generato una violazione del
principio di parità di trattamento, atteso che sono state giudicate in modo
uguale situazioni diverse tra loro; inoltre, risulta assente la motivazione in
merito ai criteri che hanno portato al computo delle nuove pene, circostanza
questa che non consente di comprendere come, per alcuni, il quantum di
riduzione sia maggiore, o minore, che per altri e precisamente, a titolo
esemplificativo, non è dato capire quali ragioni abbiano indotto il giudice a
ridurre la pena nella misura di due anni per Modarelli Armando, riconosciuto già
in primo grado come promotore ed organizzatore della contestata associazione
1

riduceva la pena inflitta a Gandolfi Stefania Anna Maria ad anni 3 mesi 6 di

e di solo diciotto mesi quella inflitta alla Gandolfi; a tal proposito si evidenzia
come già in prime cure la posizione della Gandolfi veniva circoscritta a quella di
esecutrice degli ordini impartiti dallo Zanoni, il quale invece “veicolava” negli
uffici della Motorizzazione civile le richieste provenienti dai gestori delle
autoscuole, tra i quali un ruolo preminente ricopriva proprio il Modarelli, che in
ragione di ciò, in primo grado, riportava la condanna più severa; la posizione
della Gandolfi viene “derubricata” da organizzatrice a “mera partecipe” e
ciononostante la pena inflitta in prime cure è stata ridotta di poco più di un

-Modarelli Armando Mario, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo
comma, lett. b) ed e) c.p.p., per erronea applicazione dell’art. 133 c.p. e
contraddittorietà della motivazione, atteso che, quantunque le difese di tutti
gli imputati abbiano rinunciato alle doglianze relative alla penale responsabilità,
a fronte del sostanziale riconoscimento della pubblica accusa della fondatezza
dei loro rilievi in tema di trattamento sanzionatorio ed in particolare sulla
misura della pena, detta scelta non esime l’organo giudicante dal fornire,
comunque, una adeguata motivazione in ordine alla pena irrogata; in
particolare, nei motivi d’appello, si chiedeva la riduzione del trattamento
sanzionatorio, in quanto, non solo lo stato di incensuratezza avrebbe dovuto
essere riconosciuto anche in sede di commisurazione della pena, ma l’imputato
aveva (anche) messo a disposizione una somma cospicua, motivo per cui si
sarebbe dovuta fissare la pena in misura più ridotta e dovevano essere più
contenuti gli aumenti per la continuazione; a fronte di tali censure, i giudici a
quibus, del tutto illogicamente hanno confermato la pena base, individuata dal
Giudice di prime cure, “pari ad anni 4 di reclusione (considerando il suo ruolo
preminente e la verificata possibilità di incidere sulla scelta degli esaminatori)”,
confermando altresì la diminuzione solo fino “ad anni 3 per le già concesse
attenuanti generiche”, e, infine, applicando un aumento in continuazione del
doppio, anziché del triplo, sì da giungere, previa riduzione per il rito, ad una
pena finale pari ad anni quattro; tuttavia, lo stato di incensuratezza del
ricorrente, il suo comportamento processuale e l’oggettiva scarsa gravità delle
condotte criminose poste in essere, elementi tutti evidenziati dai Giudici di
merito, avrebbero dovuto ragionevolmente indurre la Corte a determinare la
pena base in misura pressoché coincidente con i minimi edittali, ad applicare la
diminuzione massima ex art. 62 bis c.p. e, infine, a contenere gli aumenti per
la continuazione; anche gli aumenti ex art.81 cpv. c.p. avrebbero dovuto essere
modulati diversamente, atteso che l’asserita “serialità delle condotte”, per
stessa ammissione della Corte territoriale, si riduce, in realtà, a ben poca cosa,

2

anno;

con la conseguenza che la quantificazione della pena irrogata a Modarelli
Armando costituisce erronea applicazione dell’art.133 c.p.;
-Vincenzo Scavelli,
-con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo
comma, lett. b) ed e) c.p.p., per violazione ed erronea interpretazione degli
artt. 163 e 175 c.p. e, comunque, per inesistenza e manifesta illogicità della
motivazione relativamente al diniego dei benefici della sospensione condizionale
della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale dell’

limiti previsti degli artt. 163 e 175 c.p. per la concessione della sospensione
condizionale della pena e per la non menzione nel casellario giudiziale, la stessa
Corte di Appello di Milano, respingendo la richiesta, riteneva di non concedere i
benefici di legge, non indicando i principi sui quali ergere la prognosi negativa
impeditiva del beneficio richiesto, atteso che non può ritenersi assolto l’onere
motivazionale con il solo riferimento all’appartenenza dell’imputato
all’associazione e al numero di episodi contestati per i quali, è stata ritenuta
congrua una pena edittale contenuta; inoltre, a fronte dell’incensuratezza e
della scarsa “capacità e callidità criminale” dell’imputato, considerate dalla
Corte di Appello, occorreva una motivazione connotata da stringente logicità,
trattandosi di elementi positivi per giungere ad una prognosi favorevole; la
motivazione, poi, si presenta contraddittoria in quanto la Corte di Appello fonda
il giudizio sfavorevole sulla base del “numero degli episodi contestati, della
sistematicità della sua condotta, dell’appartenenza all’associazione a delinquere
che tali condotte aveva consentito e favorito, del dimostrato asservimento del
suo ruolo pubblico; inoltre, la motivazione espressa dalla Corte per negare il
beneficio è in contraddizione con la motivazione che ha spinto la stessa a
dimezzare la pena inflitta in primo grado dopo aver preso coscienza che gli
aumenti inflitti in prime cure per la continuazione erano particolarmente
afflittivi, giungendo in alcuni casi fino alla misura massima del triplo della pena
base, in altri casi ad una pena prossima a tale misura; per quanto concerne,
poi, la mancata concessione della non menzione, tale beneficio è finalizzato a
favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della
particolare conseguenza negativa del reato, qual è quella della pubblicità,
sicchè non sussiste contraddizione tra la concessione di uno dei due benefici e il
diniego dell’altro, essendo diversa la ratio dei due istituti, che non formano
oggetto del diritto dell’imputato ma sono rimessi al prudente apprezzamento
del giudice;
-con il secondo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo
comma, lett. b), c) ed e) c.p.p., relativamente all’ applicazione della sanzione

3

imputato; in particolare, pur rientrando la pena comminata al ricorrente nei

accessoria, in contrasto con quanto disposto dall’ art. 597/3 c.p., atteso che in
primo grado il ricorrente veniva condannato alla pena di anni 4 di reclusione,
senza che gli venisse applicata alcuna sanzione accessoria, ma in sede di
appello, pur essendo stata ridotta la pena ad anni due gli applicava la sanzione
accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, in
violazione dell’art. 597/3 c.p.p., che vieta al giudice d’appello di irrogare una
pena più grave per specie e per quantità, quando appellante sia il solo
imputato; la Corte di Appello ha disatteso, quindi, il principio del divieto di

anche nella motivazione, completamente assente, relativa alla pena accessoria
comminata, che il Giudice di primo grado non aveva inflitto, e neppure il
Procuratore Generale ha ritenuto di richiedere;
– Ventura Rosa, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo comma,
lett. b) ed e) c.p.p., per violazione ed erronea interpretazione degli artt. 163 e
175 c.p. e, comunque, per inesistenza e manifesta illogicità della motivazione,
relativamente al diniego dei benefici della sospensione condizione della pena e
della non menzione della condanna nel casellario giudiziale; pur rientrando la
pena nei limiti degli artt. 163 e 175 c.p., la Corte milanese riteneva, tuttavia, di
non concedere all’imputata i benefici di legge non dando conto, in relazione alla
sospensione condizionale della pena, dei concreti elementi di valutazione sui
quali poter basare, logicamente e motivatamente, il negativo giudizio
prognostico ostativo al beneficio richiesto: non può, infatti, ritenersi esaustivo,
ai fini che qui rilevano, il solo riferimento all’appartenenza dell’imputata
all’associazione e al numero di episodi contestati, per i quali, peraltro, è stata
ritenuta congrua una pena corrispondente al minimo edittale; lo stato di
incensuratezza, la scarsa “capacità e callidità criminale” dell’imputata, di cui la
stessa Corte ha dato atto, richiedevano una motivazione ancor più approfondita
e connotata da stringente logicità, trattandosi di elementi positivi di
significativa valenza; in sostanza, il giudizio di gravità e, quindi, di pericolosità
sociale valevole per quello prognostico, basato sulla reiterazione del reato, si
riferisce ad un’unica attività di criminale, osservata in un determinato lasso di
tempo e peraltro ritenuta dalla stessa Corte di Appello di non particolare
gravità, considerata la notevole riduzione di pena operata; per quanto
concerne, poi, la non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale essa ha natura diversa da quello della sospensione condizionale della
pena, favorendo il ravvedimento del condannato, mediante l’eliminazione della
particolare conseguenza negativa del reato qual’è quella della pubblicità, sicchè
non sussiste contraddizione tra la concessione di uno dei due benefici e il
diniego dell’altro, essendo diversa la ratio dei due istituti, che non formano
4

reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato, peccando

oggetto di diritto dell’imputato, ma sono rimessi al prudente apprezzamento del
giudice, il quale è ovviamente obbligato a fornire adeguata motivazione della
sua decisione; inoltre, appare carente la motivazione della Corte di Appello
laddove fonda il diniego del beneficio de quo sugli stessi presupposti della
mancata concessione della sospensione condizionale della pena, costituendo
una non adeguata motivazione per il diniego della non menzione ex art. 175
c.p. il mero riferimento alla condotta criminosa; l’incensuratezza dell’imputata,
la corretta condotta processuale della medesima, che in sede di giudizio

l’assenza di ulteriori carichi pendenti, avrebbe dovuto attribuire prevalenza
positiva ai criteri indicati dall’art. 133 c.p. e, per l’effetto, indurre alla
concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non
menzione della condanna nel casellario giudiziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorsi non meritano accoglimento.
1.Tutti i ricorrenti si dolgono della mancata compiuta esplicitazione dei
criteri in base ai quali la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo
grado, ha ridotto le pene inflitte a ciascuno di essi.
All’uopo va premesso che, ferma restando la specifica valutazione
effettuata per ogni imputato da parte dei giudici d’appello, di cui si dirà nel
trattare ciascun ricorso, va premesso che la nella sentenza impugnata,
contrariamente a quanto lamentato dagli imputati, è stato indicato un primo
criterio valevole per tutti, riconducibile eminentemente alla constatazione che
gli aumenti inflitti in prime cure per la continuazione ex art. 81 c.p. si
presentavano particolarmente afflittivi, giungendo in alcuni casi fino alla misura
massima del triplo della pena base, in altri ad una pena prossima a tale misura.
Tale scelta è stata ritenuta dalla Corte territoriale non condivisibile, posto che,
la pur evidente serialità delle condotte, non mostra alcuna recrudescenza della
loro gravità, iscrivendosi tutte in un malaffare diffuso, senza che ai pubblici
ufficiali pervenissero somme di particolare rilevanza e adottando, tutti, modi di
falsificazione dei risultati delle prove d’esame (suggerimenti diretti ed a voce,
digitazioni al posto dei candidati), che non dimostrano particolare capacità e
callidità criminale.
2.Tanto premesso e passando alla valutazione dei singoli ricorsi, si
osserva che infondato, ai limiti dell’inammissibilità, si presenta il ricorso di
Stefania Anna Maria Gandolfi. Ed invero, i giudici d’appello, contrariamente a
quanto evidenziato dalla ricorrente, non si sono limitati a rideterminare la pena
nei suoi confronti, senza considerare la sua posizione, avendo, invece,
specificamente tenuto conto del ruolo pubblico rivestito dalla stessa- impiegata

5

abbreviato si è sottoposta all’esame ammettendo sostanzialmente i fatti,

della Motorizzazione Civile, collocata in un ruolo nodale nell’ambito della
vicenda- implicante, dunque, particolare gravità delle condotte

cari—7

poste in essere dalla stessa.
Tale considerazione ha indotto la Corte territoriale a non rivedere la
pena base, mantenuta in anni tre di reclusione, al pari della quantificazione
operata in primo grado, per il reato di cui all’art. 319 c.p, condividendo
all’evidenza la considerazione della estrema gravità dei parametri di cui all’art.
133 c.p. in considerazione, anche della molteplicità dei reati – pena alla quale

comunque, molto più contenuta rispetto al primo grado, per le considerazioni
generali svolte in premessa, ed operata la riduzione per il rito.
2.1. La determinazione in questione si presenta immune da censure,
risultando non illogicamente motivata e facendo corretta applicazione dei
principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui la quantificazione
della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali
del giudice di merito ed è insindacabile, nei casi in cui la pena sia applicata in
misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il
giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili,
nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.
(Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013). Inoltre, in tema
di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l’obbligo di
specifica motivazione per gli aumenti di pena relativi ai reati satellite, valendo a
questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base
(Sez. 2, n. 4707 del 21/11/2014).
2.2. Del tutto generica si presenta, poi, la doglianza, secondo cui, per
alcuni imputati, il quantum di riduzione è stato maggiore – ad esempio per il
Modarelli ed in ogni caso è sufficiente in proposito evidenziare che il giudice
nella determinazione della pena, nel vagliare tutti gli elementi di cui all’art. 133
cod. pen.i ha un ampio potere discrezionale che non può essere rigidamente
ancorato a calcoli aritmetici nel confronto delle posizioni dei coimputati che
limitino irrazionalmente tale potere.
3.Infondato si presenta raltresyl ricorso di Modarelli Armando Mario il
quale si duole della conferma da parte dei giudici d’appello della pena base
fissata dal primo giudice in anni quattro di reclusione per il reato di cui all’art.
416 c.p., pur in presenza dell’incensuratezza dell’imputato e della cospicua
somma messa a disposizione. Orbene, anche per il Modarelli la Corte
territoriale ha espressamente considerato il ruolo specifico dello stesso di socio
accomandante della Autoscuola Tre Re s.a.s., compartecipe materiale della
falsificazione delle prove di esami, mediante l’illegittimo accesso all’aula di
6

sono stati aggiunti gli aumenti per la “corposa continuazione”, in misura,

esame e svolgendo al posto dei candidati il test di esame, e proprio in
considerazione del suo ruolo preminente tale da incidere sulla scelta degli
esaminatori e della molteplicità dei reati ha ritenuto con valutazione immune
da vizi di confermare la pena base nella misura di anni quattro.
3.1. Quanto, poi, alle doglianze relative alla messa a disposizione di una
cospicua somma e, comunque, alla riduzione della pena in relazione alle
concesse attenuanti ex art. 62 bis c.p., si osserva che la Corte territoriale, nel
confermare le valutazioni del primo giudice, quanto alle ragioni che hanno

(volizione e previsione di una serie di reati successivi, comportanti un giudizio
particolarmente negativo in termini di dolo cd. di “programmazione”, capacità a
delinquere, il numero e la natura dei reati commessi) ha in sostanza dato
chiaramente conto anche delle ragioni della mancata estensione massima delle
attenuanti generiche per le predette ragioni. D’altra parte ai fini della
determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità del fatto e la
personalità dell’imputato, sia per la determinazione della pena che per la
configurabilità (o meno) delle circostanze attenuanti generiche e della loro
estensione, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato
per diverse finalità ( arg. ex Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013).
4. Non merita accoglimento il ricorso di Vincenzo Scavelli. Ed invero, le
doglianze di cui al primo motivo, circa la mancata concessione dei benefici
della sospensione condizionale della pena e della non menzione sono infondate.
I giudici d’appello, anche per lo Scavelli, nel provvedere alla riduzione della
pena in suo favore, in relazione alla determinazione degli aumenti ex art. 81
c.p. e nel confermare la pena base considerata in primo grado di anni tre,
nell’ambito dei reati di falso, hanno messo in risalto il ruolo dello stesso di
pubblico ufficiale infedele. Proprio il dimostrato asservimento del suo ruolo
pubblico, in uno al numero degli episodi contestati, alla sistematicità della
condotta, all’appartenenza all’associazione a delinquere che tali condotte aveva
consentito e favorito, sono elementi che, hanno indotto senza illogicità i giudici
d’appello a ritenere di non poter formulare un giudizio prognostico favorevole
circa la futura astensione dell’imputato dal commettere reati. Adeguatamente e
congruamente argomentata si presenta, pertanto, la decisione del diniego del
beneficio, non essendo, peraltro, il giudice di merito, tenuto a valutare per la
concedibilità del beneficio in questione, tutti gli elementi indicati nell’art. 133
cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3,
n.

30562 del 19/03/2014). Gli enunciati elementi all’evidenza sono stati

considerati anche al fine dell’esclusione del beneficio della non menzione, in
quanto pur essendo diverse le finalità degli istituti, uò, comunque, la
7

supportato la determinazione della pena base, distaccata dal minimo edittale

ritenuta gravità della condotta e l’asservimento del ruolo pubblico a fini illeciti
supportare la valutazione negativa della concessione del beneficio in questione.
4.1. Del pari infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, con il
quale l’imputato si duole dell’applicazione con la sentenza impugnata della pena
accessoria, non applicata in primo grado, in violazione del divieto di reformatio
in peius. Sul punto è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da
questa Corte, secondo cui è legittima l’applicazione d’ufficio, da parte del
giudice di appello, delle pene accessorie non applicate in primo grado, ancorché

del pubblico ministero, in quanto la previsione di cui all’art. 597, comma terzo,
cod. proc. pen. – che sancisce il divieto della “reformatio in peius” quando
appellante sia il solo imputato – non contempla, tra i provvedimenti
peggiorativi, inibiti al giudice di appello, quelli concernenti le pene accessorie, le
quali, ex art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti
penali di essa (Sez. 5, n.8220 del 22/01/2008).
5. Il ricorso di Ventura Rosa va respinto per le medesime considerazioni
già svolte per l’imputato Scavelli, in merito alla decisione di non concedere i
benefici di legge. Ed invero, i giudici d’appello, nel provvedere alla riduzione
della pena in favore dell’imputata, in relazione alla determinazione degli
aumenti ex art. 81 c.p. e nel confermare la pena base considerata in primo
grado di anni tre, nell’ambito dei reati di falso, hanno messo in risalto la gravità
della condotta in relazione al ruolo della stessa di pubblico ufficiale.
Proprio il dimostrato asservimento del suo ruolo pubblico, in uno al numero
degli episodi contestati, alla sistematicità della sua condotta, all’appartenenza
all’associazione a delinquere che tali condotte aveva consentito e favorito, g e

z

e suo ruo o pu

, sono tutti elementi che hanno

indotto senza illogicità i giudici d’appello a ritenere di non poter formulare un
giudizio prognostico favorevole circa la futura astensione dell’imputata dal
commettere reati. Per quanto concerne la non menzione vanno richiamate le
argomentazioni già svolte per l’imputato Scavelli.
6. I ricorsi, pertanto, vanno rigettati ed i ricorrenti vanno condannati al
pagamento delle spese del procedimento.
p.q.m.
rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso il 22.5.2015

la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame

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