Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45173 del 22/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 45173 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RANDO GIAMBATTISTA N. IL 25/08/1932
avverso la sentenza n. 733/2005 CORTE APPELLO di ANCONA, del
06/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 22/05/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.
Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l’avvocato Mario Martorelli, che ha concluso per il
rigetto del ricorso producendo conclusioni scritte e nota spese;
udito, per il ricorrente, l’avvocato Roberto Giansante in sostituzione dell’avv.
Francesca Rando che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 6.2.2014 la Corte d’appello di Ancona , in parziale riforma

dichiarava Rando Gianbattista responsabile ai soli fini civili e lo condannava al
risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in
separata sede.
1.1. Il Rando, in primo grado, era stato assolto dal delitto di diffamazione
perché, indirizzando a tutti i soci della società “A.G. Erre s.c.a r.l.” una lettera
raccomandata contenente accuse nei confronti, fra l’altro, dell’amministratore
Mangiaterra Moreno, offendeva l’onore e la reputazione del predetto, in quanto
gli attribuiva una “volontà di raggiro e di truffe” nella conclusione di due accordi
risalenti al 15.06.2000 e al 22.08.2000 fra la “AG. Erre” e la società “Fina Srl”,
in nome e per conto della quale scriveva in qualità di legale incaricato,
ricorrendo l’esimente di cui all’art. 598 c.p., essendo le espressioni ingiuriose,
comunque, riconducibili alla vertenza civile che all’epoca pendeva tra la predetta
società e la società Fina srl, assistita appunto dall’avvocato Rando e, pertanto, il
loro contenuto asseritamente ingiurioso era escluso.
1.2.11 giudice d’appello riteneva, invece, che le espressioni offensive rivolte al
Mangiaterra, in qualità di legale rappresentante della A.G. Erre erano contenute
in una missiva indirizzata, e ricevuta, dai soci della s.c.a r.l. che era stata citata
in giudizio in persona del liquidatore dott. Mauro Tarantino, con esclusione,
quindi, della partecipazione diretta e personale al giudizio, sia dei soci, che del
Mangiaterra, che non rivestiva più la carica di amministratore.
2. Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia,
ha proposto ricorso, con il quale lamenta la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606,
primo comma, lett. b,) c) ed e) c.p.p., per erronea applicazione della legge
penale, con riferimento alla ritenuta non applicabilità dell’esimente di cui all’art.
598 c.p., non apparendo condivisibile la valutazione dalla Corte d’Appello, che
ha considerato il Mangiaterra ed i soci della AG Erre soggetti “estranei” alla
vertenza civile; in particolare, il Mangiaterra nella sua veste di ex
amministratore della cooperativa AG Erre, era stato il diretto responsabile della
condotta che aveva dato origine alla vertenza possessoria civilistica, per cui non
poteva non essere considerato parte ai fini civilistici, avendo egli titolo – e,

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della sentenza emessa dalla Sezione distaccata di Osimo del locale Tribunale,

dunque, essendo pienamente legittimato – non solo a prenderne parte come
autore degli atti gestori che avevano dato luogo alla vertenza, ma anche
parteciparvi in veste di convenuto personalmente, proprio per quegli atti
compiuti, quando rivestiva l’incarico di amministratore; dunque l’amministratore,
pur non partecipe al giudizio possessorio, avrebbe potuto comunque prendervi
parte o comunque essere chiamato in causa, mentre i soci, ai quali pure la
missiva era stata indirizzata, andavano considerati non certo come estranei,
proprio perché la lettera era stata loro indirizzata nella veste di soci per avvisarli

responsabilità, considerato che per i fatti in contestazione era stata sporta una
denuncia penale all’Autorità Giudiziaria; al di là della pacifica possibilità
dell’applicazione della scriminante di cui all’art. 598 c.p., a ben vedere nel testo
della lettera non è nemmeno minimamente ravvisabile un intento diffamatorio
poiché essa si è risolta in una presa di posizione e quindi sostanzialmente in una
inequivocabile contestazione di responsabilità nei confronti di tutti i destinatari,
quindi anche nei confronti dei soci cui era stata volutamente indirizzata per tale
scopo; inoltre la sentenza della Corte d’Appello non è neppure condivisibile
laddove afferma che lo stesso imputato era consapevole del fatto che tale
missiva non era destinata ad essere utilizzata unicamente all’interno del
processo, poiché essa non è stata nemmeno prodotta unitamente al ricorso
possessorio, atteso che come dimostrato al primo giudice la missiva era stata
inviata quando il giudizio civile possessorio era già stato radicato dalla società
Fina s.r.l. e, comunque, nel medesimo contesto temporale con lo scopo di
informare i soci di quanto si era verificato per l’adozione di eventuali misure neì
confronti dei responsabili ed anche eventuali azioni di responsabilità nell’ambito
del procedimento civile instaurato; il ricorso, infatti, è stato depositato in
Tribunale il 23.8.2001, ma predisposto dall’avv. Rando il 14.8.2001 e consegnato
al collega domiciliatario, perché provvedesse al deposito materiale il 18.8.01
mentre la missiva è stata spedita il giorno 24.8.2001 (a distanza di 9 giorni dal
ricorso) a dimostrazione del fatto che l’unico intento perseguito dall’avv. Rando,
lungi dall’essere diffamatorio, era esclusivamente quello di informare
dell’accaduto tutti i soggetti a vario titolo coinvolti.
3. In data 13.5.2015 è stata depositata dal difensore della parte civile
Mangiaterra Moreno memoria ex art. 121 c.p.p., con la quale è stato chiesto il
rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
1.Punto cruciale del presente giudizio è l’applicabilità della scriminante di cui
all’art. 598 c.p. alle offese nei confronti di Mangiaterra Moreno, ex

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dell’operato dell’amministratore e per contestare anche una loro ipotetica

amministratore della A.G. Erre s.c.ar.I., contenute nella missiva inviata a mezzo
raccomandata dall’avv. Rando Giambattista a tutti í soci della predetta A.G. Erre.
Da quanto è dato evincere dalla sentenza impugnata nei confronti della A.G.
Erre s.c.ar.l. in persona del liquidatore Mauro Tarantino, era stata proposta
azione possessoria dalla Fina s.r.l. e la missiva in contestazione risulta inviata
dal legale della Fina, avv. Rando, in pendenza dell’azione civile possessoria, al
fine di portare a conoscenza dei soci della A.G. il comportamento del Mangiaterra
in occasione della conclusione dei due accordi indicati in imputazione ritenuti

2. Giova innanzitutto richiamare i principi più volte affermati da questa Corte,
secondo cui l’esimente di cui all’art. 598 c.p. – concernente la non punibilità delle
offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e
amministrative (nella specie un procedimentq disciplinare) – non è applicabile,
C

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