Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45165 del 04/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 45165 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO
Data Udienza: 04/11/2015

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Cerbib Mohamed, nato in Tunisia il 5/6/1978,
per la restituzione del termine a proporre impugnazione avverso la
sentenza 24/2/2014 della Corte d’appello di Milano;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto

Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo accogliersi
l’istanza;

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RITENUTO IN FATTO

1.

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Con istanza in data 21/03/2015, Cerbib Mohamed ha chiesto

alla

Corte di Cassazione la restituzione del termine per proporre ricorso avverso
la sentenza contumaciale 24/2/2014 della Corte d’appello di Milano che, in
riforma della sentenza di primo grado, l’aveva condannato alla pena di anni
due di reclusione per il reato di cui all’art. 73, co V DPR 309/90, assumendo
di non aver avuto conoscenza del procedimento e del provvedimento,
essendo state tutte le notifiche eseguite presso il difensore d’ufficio.

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CONSIDERATO IN DIRITTO

l.

L’istanza è fondata.

2.

In tema di restituzione del termine ad impugnare, nel caso di

processo “in absentia”, questa Corte ha avuto modo di statuire che non ha
diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza
l’imputato contumace che abbia nominato un difensore di fiducia ed eletto
domicilio presso il medesimo, quando il mandato difensivo sia stato
effettivamente esercitato e la notifica degli atti sia regolarmente avvenuta
presso il domicilio eletto, dovendosi ritenere, in assenza di specifiche
allegazioni contrarie, che il condannato “in absentia” abbia avuto effettiva
conoscenza del procedimento e del relativo esito decisorio (Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 22247 del 04/02/2011 Cc. (dep. 03/06/2011 ) Rv. 250054).
Per converso, nel caso sia stato nominato all’imputato un difensore
d’ufficio, la restituzione del termine non può essere esclusa, salvo che la
conoscenza non emerga “aliunde” ovvero non si dimostri che il difensore di
ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un
effettivo rapporto professionale con lui (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8225 del
10/02/2010 Cc. (dep. 02/03/2010 ) Rv. 246630).

3.

Nel caso di specie, non emerge alcun elemento che dimostri che

l’imputato abbia avuto conoscenza aliunde del procedimento avviato nei
suoi confronti, ovvero che il difensore sia riuscito a rintracciare il proprio
assistito, soggetto senza fissa dimora. Né il fatto che l’imputato sia stato
tratto in arresto in flagranza di reato, e poi immediatamente scarcerato
dopo

la

convalida,

comporta

di

per

l’effettiva

conoscenza

del

procedimento. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’effettiva
conoscenza del procedimento, che impedisce la restituzione in termini per
l’impugnazione della sentenza contumaciale, va riferita alla conoscenza
dell’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium”,
solo in tal caso potendo ritenersi volontaria la rinuncia a comparire. (Sez.
l, Sentenza n. 3746 del 16/01/2009 Cc. (dep. 27/01/2009) Rv. 242536).

4.

Nel caso in esame tutte le notifiche sono state effettuate presso lo

studio del difensore d’ufficio, dovendosi pertanto escludere, in assenza di
contrarie emergenze, che l’imputato ne abbia avuto effettiva conoscenza.

2

S.

Di conseguenza deve disporsi la restituzione del termine.

E’

opportuno precisare che l’ordine di esecuzione notificato al Cerbib in data
10/3/2015 risulta sospeso per effetto di contestuale decreto della Procura
Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Milano e che da una
ricerca effettuata presso il DAP in data 4/11/2015 il soggetto non risultava

detenut~.

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P.Q.M.

In accoglimento dell’istanza di Cerbib Mohamed, dispone nei confronti dello
stesso la restituzione del termine per impugnare la sentenza della Corte
d’appello di Milano emessa in data 24/2/2014.
Si comunichi al ricorrente personalmente e al difensore di fiducia avv.
Pignataro Giovanni
Così deciso, il 4 novembre 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPiE UNIFICATO

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