Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45158 del 22/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 45158 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
PEZZINI MAURIZIO PIERLUIGI nato il 08/09/1964, avverso la sentenza del
20/09/2013 della Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Gabriele Mazzotta che ha
concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1. PEZZINI Maurizio Pierluigi, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata, in camera di consiglio, in
data 20/09/2013 dalla Corte di Appello di Milano, deducendo, come unico
motivo, la violazione dell’art. 420 ter cod. proc. pen. e cioè per non avere la
Corte rinviato il processo nonostante il difensore avesse fatto pervenire
l’adesione all’astensione dall’udienze proclamata dalla Giunta dell’Unione delle
Camere Penali dal 16 al 20 settembre 2013.

2. Il ricorso, è fondato per le ragioni di seguito indicate.
In data 05/09/2013, l’avv.to Romualdi, difensore del Pezzini, fece
pervenire presso la Cancelleria della terza sezione della Corte di Appello di
Milano la dichiarazione di adesione all’astensione delle udienze proclamata dalla
Giunta dell’Unione delle Camere Penali per le giornate del 16-17-18-19-20
settembre 2013.
1

Data Udienza: 22/10/2015

Il Presidente della terza sezione penale, con ordinanza del 20/09/2013,
respinse la richiesta di rinvio, in «quanto al processo camerale del giudizio
abbreviato in appello non si applica la regola dettata dall’art. 420 ter, comma 50
cod. proc. pen. che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del
difensore», ordinanza, poi, reiterata dallo stesso Collegio giudicante.
La suddetta decisione, peraltro, all’epoca in linea con l’opinione di una
parte della stessa giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è stata, però,
superata dalle SSUU con la sentenza n° 15232/2015 riv 263021 con la quale è

adesione del difensore alla iniziativa dell’astensione dalla partecipazione alle
udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della
categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della
trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o
comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, primo
comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la
mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, primo comma, lett. c),
cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a
partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri
casi».
In motivazione (§ 8), infatti, le SSUU hanno chiarito che «l’art. 3, comma
1, del vigente codice di autoregolamentazione approvato il 13 dicembre 2007, si
riferisce esplicitamente alla «mancata comparizione dell’avvocato all’udienza o
all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale
sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria». Esso dunque non
opera, evidentemente, alcuna distinzione tra udienze a cui il difensore deve
partecipare in via obbligatoria ovvero in via facoltativa. Di conseguenza, il fatto
che in alcuni procedimenti non sia prevista come obbligatoria la presenza del
difensore non può condizionare l’esercizio del diritto di astensione, la quale, se
ricorrono le condizioni di legge, dà diritto al rinvio dell’udienza, purché il
difensore comunichi, nelle forme e nei termini stabiliti dal medesimo art. 3,
comma 1, la volontà di astensione, manifestando in questo modo anche la sua
volontà di essere presente all’udienza a partecipazione facoltativa. La norma si
riferisce a tutti gli atti o procedimenti in cui è prevista la presenza del difensore,
ancorché non obbligatoria, e quindi non solo – come nella specie – ai giudizi di
opposizione avverso le richieste di archiviazione (artt. 409 e 410 cod. proc. pen.)
ma anche a tutti gli altri procedimenti a partecipazione facoltativa aventi le
medesime caratteristiche (come i giudizi di appello nei procedimenti definiti in
primo grado con rito abbreviato). D’altra parte, la norma si fonda su una
evidente giustificazione logica, perché se così non fosse il diritto di astensione

stato enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di dichiarazione di

del difensore subirebbe un pesante condizionamento, trovandosi il difensore
costretto a scegliere tra l’esercizio del proprio diritto e l’esigenza di non lasciare
privo di difesa tecnica il suo assistito».
E’, quindi, sufficiente che il difensore comunichi, nelle forme e nei termini
stabiliti dal medesimo art. 3, comma 1, la volontà di astensione, perché l’udienza
sia rinviata, in quanto con la suddetta comunicazione il difensore, sia pure
implicitamente, manifesta «anche la sua volontà di essere presente all’udienza a
partecipazione facoltativa».

annullata senza rinvio.
P.Q.M.
ANNULLA
Senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra
sezione della Corte di Appello di Milano.
Roma 22/10/2015
IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Gentile)

In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi fondata e la sentenza

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