Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4515 del 12/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4515 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPRINO ROTOMONDO N. IL 09/03/1960
1490 /X
avverso la sentenza n. 2
2012 TRIB.SEZ.DIST. di EBOLI, del
11/03/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’Il marzo 2009 il Tribunale di Salerno – sezione
distaccata di Eboli ha dichiarato Caprino Rotomondo colpevole della
contravvenzione prevista dall’art. 677 cod. pen. e, esclusa la recidiva e concesse
le attenuanti generiche, l’ha condannato alla pena di euro trecento di ammenda.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per

difensore avv. Vito Cornetta, che ha chiesto di essere assolto per non avere
commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. A norma dell’art. 613 cod. proc. pen., l’atto di ricorso deve essere
sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale
della Corte di Cassazione.
Tale causa di inammissibilità è ritenuta, secondo costante orientamento di
questa Corte, dipendente da vizio originario dell’atto, che lo rende inidoneo alla
finalità processuale perseguita, anche nel caso di appello convertito in ricorso per
cassazione, e non è sanato anche dal successivo conseguimento da parte del
difensore della particolare legittimazione richiesta, né dai motivi nuovi presentati
da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (da
ultimo, Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, dep. 06/12/2011, Tedeschi, Rv.
251464).
3. Nel caso di specie, l’imputato ha proposto, per mezzo del suo difensore di
fiducia, un appello, che è stato trasmesso a questa Corte per l’ulteriore corso.
Il difensore avv. Vito Cornetta, che ha da solo sottoscritto l’atto di
impugnazione, depositato il 26 aprile 2010, risulta, tuttavia, dall’accertamento
svolto dalla cancelleria di questa Corte abilitato al patrocinio di legittimità dal 25
febbraio 2011.
Alla mancata sottoscrizione dell’atto da parte di avvocato cassazionista
consegue la sua inammissibilità, irrilevante essendo che l’impugnazione sia
pervenuta a questa Corte a seguito della sua corretta qualificazione e che il
difensore si sia iscritto successivamente nell’apposito albo.

2

cassazione dall’adita Corte di appello di Salerno, l’imputato, per mezzo del suo

Tale vizio originario dell’atto, che osta alla valida instaurazione del giudizio
di impugnazione, esime questa Corte da ogni altra considerazione.
4. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma,
ritenuta adeguata, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013

P.Q.M.

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