Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4515 del 08/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4515 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUNIER VALENTINA N. IL 19/06/1985
avverso la sentenza n. 5476/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 08/10/2014

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che la Corte d’Appello di Torino, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche
equivalenti all’aggravante contestata e rideterminando la pena inflitta, ha confermato nel resto
la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva ritenuto l’imputata responsabile del
reato di cui all’art. 186 co. 11 lett. c) c. della strada;
– Rilevato che l’imputata proponeva ricorso per cassazione censurando la decisione in punto di

-Ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché i motivi prospettati configurano
censure in fatto, contenenti una ricostruzione alternativa a quella esposta dai giudici di merito,
la quale si palesa esaustiva e logicamente correlata agli elementi probatori acquisiti;
– Rilevato che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8-10-2014
Il C nsigliere Est.

Il Presidente

prova della responsabilità;

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