Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45147 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 45147 Anno 2013
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GANDOLFO MAXIMILIANO GIUSEPPE N. IL 09/11/1970
avverso la sentenza n. 4403/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di SAVONA, del 05/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor A

Data Udienza: 10/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Gandolfo Maximiliano Giuseppe propone ricorso per cassazione

contro la sentenza del Gup di Savona che ha applicato, su sua richiesta,
la pena di anni due e mesi sei di reclusione per reati fiscali e fallimentari.
2.

Il ricorso è diretto contro il capo della sentenza che dispone la

3.

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Tindari

Baglione, ha concluso per iscritto chiedendo annullarsi la sentenza
impugnata, con rinvio al Gup di Savona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; in tema di confisca disposta con la sentenza di
patteggiamento, anche dopo la modifica dell’art. 445 c.p.p., che ha
esteso la possibilità di disporre la confisca, rendendola adottabile in tutti
i casi previsti dall’art. 240 c.p., il giudice è tenuto a motivare l’esercizio
del suo potere discrezionale, evidenziando l’esistenza dei presupposti del
provvedimento (Cass. Sez.4, 19/10/2004 n. 48172; v . anche Sez. 6, n.
45050 del 20/12/2010, X., Rv. 249342; Sez. U, n. 9149 del
03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205708).
2. Ciò premesso, deve osservarsi che, nella specie, il decidente ha
ordinato la confisca di quanto in sequestro senza svolgere alcuna
considerazione al riguardo. Sussiste, quindi, l’interesse all’impugnazione
dell’imputato. In detta situazione il giudice di legittimità, cui è precluso
qualsiasi accertamento di fatto, non potendo annullare con rinvio la
sentenza resa in sede di patteggiamento, deve limitarsi ad eliminare la
disposizione relativa alla confisca (Sez. 5, n. 8440 del 24/01/2007,
Viglianesi, Rv. 236623; conf. Cass. Sez. 6, 9/11/2004 n. 49966).
3. La sentenza, pertanto, fermo restando il sequestro, deve essere
annullata limitatamente al provvedimento di confisca, con trasmissione
degli atti al tribunale di Savona per nuovo esame sul punto.

p.q.m.

1

confisca di quanto in sequestro, in quanto priva di motivazione.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla
disposta confisca, con trasmissione degli atti al tribunale di Savona per
nuovo esame sul punto.

Così deciso il 10/10/2013

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