Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45145 del 08/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 45145 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MACCAFERRI RENZO N. IL 07/03/1959
avverso la sentenza n. 4108/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 10/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P:
che ha concluso per ee_` ‘.2,2,.,12.sz,s„r
k-csubcki

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. C;

c-j cl4r-

Data Udienza: 08/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 10/1/2014 ha

parzialmente riformato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e
rideterminando la pena originariamente inflitta, la decisione con la quale, in data
8/6/2011, il Tribunale di Ferrara aveva riconosciuto

Renzo MACCAFERRI

al 22/4/2009). Ha inoltre diversamente qualificato la medesima imputazione, nei
confronti di altro imputato (Giovanni BERNARDO), ritenendo sussistente il reato
di cui al comma 2 del medesimo art. 256 d.lgs. 152\06, che dichiarava, però,
prescritto.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il
proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione, rilevando che i giudici del merito avrebbero errato nel ritenere la
sua responsabilità, non avendo egli né realizzato né gestito una discarica abusiva
ed avendo la Corte del merito sostanzialmente imputato una mera negligenza nel
controllo dei rifiuti conferiti.
Pone inoltre in evidenza che la derubricazione del reato e la declaratoria di
prescrizione nei confronti del coimputato porterebbe ad escludere la sussistenza
del concorso con altri soggetti, cosicché egli sarebbe stato condannato per la
mera posizione di proprietario dell’area interessata dal conferimento dei rifiuti.
Aggiunge che mancherebbero, nella fattispecie, i presupposti per la
configurabilità del reato, difettando la prova in ordine alla sussistenza di una
struttura organizzativa e di un comportamento sistematicamente ripetuto nel
tempo.

3. Con un secondo motivo di ricorso rileva che la condotta a lui ascrivibile
avrebbe dovuto essere, semmai, quella di concorso nel deposito incontrollato,
reato che andava dichiarato prescritto come avvenuto per il coimputato.

4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio di
motivazione, osservando che il reato di discarica abusiva ha natura commissiva e
per lo stesso egli è stato ritenuto responsabile per una condotta omissiva,

1

responsabile del reato di cui all’art. 256, comma 3 d.lgs. 152\06 (in Ferrara, fino

individuata nella mancanza di un più accurato controllo sulla natura dei materiali
conferiti, peraltro su un’area di vasta estensione.

5. Con un quarto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio
di motivazione in relazione alla sussistenza della discarica abusiva, atteso che,
sulla base delle certificazioni consegnategli, egli era pienamente convinto della
non pericolosità dei materiali ricevuti, destinati alla realizzazione di barriere
antirumore in una pista automobilistica destinata a corsi di «guida sicura» e non

Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
In data 10/9/2015 ha depositato in Cancelleria una memoria difensiva ad
ulteriore sostegno delle sue ragioni, corredata da documentazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché basato su motivi manifestamente
infondati.
I motivi di ricorso possono essere unitariamente esaminati, in quanto
riguardano tutti le medesime questioni e, segnatamente, la qualificazione della
condotta descritta nell’imputazione come realizzazione o gestione di discarica
abusiva e la responsabilità dell’imputato quale proprietario del sito interessato
dai conferimenti dei rifiuti.

2. Per quanto è dato rilevare dai contenuti della sentenza impugnata e dal
ricorso, unici atti ai quali questa Corte ha accesso, la vicenda riguarda la
collocazione, su un’area di proprietà di una società della quale l’imputato è legale
rappresentante, di alcune migliaia di metri cubi di materiali consistenti in rifiuti
da demolizione, contenenti anche amianto, collocati in due diverse aree, la prima
avente una superficie di 883 mq. e la seconda di 4.080 mq.
Detto materiale era destinato alla realizzazione di barriere antirumore a
servizio di una pista automobilistica e, secondo gli accertamenti espletati nel
corso delle indagini, era stato conferito a seguito di previ accordi con i titolari di
una ditta che eseguiva lavori in un cantiere.
Sulla base di tali premesse, accertata, anche a mezzo analisi, la natura di
rifiuto dei materiali conferiti e la presenza di amianto, veniva formulata la
contestazione di cui al capo di imputazione.
Le caratteristiche dei materiali conferiti vengono indicate dai giudici del
2

anche al deposito temporaneo o definitivo.

merito come immediatamente percepibili anche visivamente, facendo essi
riferimento ad «ammassi estesi di macerie, alti fino ad un metro e mezzo, con
blocchi vistosi di cemento e pezzi interi di muro» , peraltro distribuiti in modo da
formare una mezzaluna perfettamente coincidente con la barriera antirumore da
realizzare (pag. 8 della sentenza) ed a «blocchi di laterizi, tubi in pvc, pezzi di
armature in ferro, plastiche, piastrelle in ceramica smaltata, blocchi di cemento e
finanche lastre ondulate in fibrocemento de tipo eternit»

(pag. 12 della

sentenza).

soltanto la inequivocabile riconducibilità degli stessi nel novero dei rifiuti, ma
anche per confutare la tesi dell’appellante, secondo il quale egli non sarebbe
stato a conoscenza della effettiva natura dei materiali, avendo autorizzato il solo
conferimento di terreno.
La Corte del merito, nel ribadire la inverosimiglianza della tesi difensiva,
pone in evidenza anche la sostanziale ripetitività delle censure formulate con
l’atto di appello, osservando come le stesse siano inerenti a questioni già
prospettate al primo giudice e da questi efficacemente confutate, con
argomentazioni che, all’esito del rinnovato esame delle risultanze dell’istruzione
dibattimentale, vengono pienamente condivise.
Ciò nonostante, i giudici del gravame analizzano nuovamente la questione,
dando atto di una serie di circostanze fattuali, emergenti dalla documentazione
fotografica e dalle dichiarazioni testimoniali, dalle quali emergerebbe la piena
consapevolezza, in capo all’imputato, della effettiva natura dei materiali fatti da
lui depositare sul proprio fondo.

3. Le considerazioni svolte dalla Corte territoriale risultano giuridicamente
corrette e supportate da adeguata motivazione, tanto da non venire
minimamente intaccate dalle censure mosse in ricorso, che ripropongono, ancora
una volta, le medesime questioni.
Date tali premesse, pare opportuno richiamare quanto già ripetutamente
affermato da questa Corte in tema di discarica abusiva.
L’articolo 256, comma 3, che sanziona la realizzazione e gestione di
discarica abusiva al di fuori dei casi sanzionati dall’art.

29-quattuordecies,

comma 1 del d.lgs. 152\06, deve essere letto in correlazione con il d.lgs. 13
gennaio 2003, n. 36, recante la «attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa
alle discariche di rifiuti».
Nell’articolo 2, comma 1, lettera g) d.lgs. 36\2003 si rinviene una definizione
della nozione di discarica, specificandosi che per tale deve intendersi un’area
«adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo

3

I giudici del merito si soffermano su tali particolari al fine di evidenziare non

o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti
adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi,
nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per
più di un anno».
Aggiunge la richiamata disposizione che «sono esclusi da tale definizione gli
impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo
trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio
di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni

un periodo inferiore a un anno», consentendo così, grazie all’indicazione del dato
temporale, di distinguere la discarica da altre attività di gestione.
Prescindendo dal richiamare le diverse pronunce di questa Corte sulla
nozione di discarica, è sufficiente ricordare che si ha discarica abusiva tutte le
volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una
determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con
tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità
considerevoli degli stessi e dello spazio occupato (cfr. Sez. 3, n. 47501 del
13/11/2013, Caminotto, Rv. 257996; Sez. 3, n. 27296 del 12/5/2004, Micheletti,
Rv. 229062) .
La discarica abusiva dovrebbe presentare, orientativamente, una o più tra le
seguenti caratteristiche, la presenza delle quali costituisce valido elemento per
ritenere configurata la condotta vietata: accumulo, più o meno sistematico, ma
comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata; eterogeneità
dell’ammasso dei materiali; definitività del loro abbandono; degrado, quanto
meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali
in questione.
Si è ulteriormente precisato che il reato di discarica abusiva è configurabile
anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino
raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge
e comportino il degrado dell’area su cui insistono, anche se collocata all’interno
dello stabilimento produttivo (Sez. 3, n. 41351 del 18/9/2008, Fulgori, Rv.
241533; Sez. 3, n. 2485 del 9/10/2007(dep. 2008), Marchi, non massimata sul
punto).

4. Avuto riguardo ai principi sopra richiamati, che il Collegio condivide, pare
evidente che i requisiti richiesti per la realizzazione di una discarica risultano
adeguatamente accertati in fatto dai giudici del merito.
In primo luogo, la natura di rifiuto dei materiali conferiti è inequivocabile: si
tratta, pacificamente, di materiali provenienti da scavi e demolizioni effettuiate

4

come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per

presso un cantiere edile.
Come questa Corte ha già avuto modo di ricordare, l’art. 184, comma 3, lett.
b), d.lgs. 152\06 definisce come rifiuti speciali quelli derivanti dalle attività di
demolizione e costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis in materia di sottoprodotti
(v. Sez. 3, n. 3202 del 2/10/2014 (dep. 2015), Giaccari, Rv. 262128; Sez. 3, n.
17823 del 17/1/2012, Celano, Rv. 252617; Sez. 3, n. 37280 del 12/6/2008,
Picchioni, Rv. 241088; Sez. 3, n. 33882 del 15/6/2006, RM. in proc. Barbati ed

I materiali provenienti da demolizioni rientrano, dunque, nel novero dei
rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, l’eventuale recupero è
condizionato a precisi adempimenti, in mancanza dei quali detti materiali vanno
considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l’intenzione di disfarsi (Sez. 3,
n. 29084 del 14/5/2015, Macina non ancora massimata)

5. Ampiamente dimostrata risulta, inoltre, la sistematicità dei conferimenti,
avvenuti mediante decine di viaggi (v. pag. 14 della sentenza), la notevole
quantità dei rifiuti, stimata in quasi 5.000 metri cubi, la loro definitiva
collocazione sul terreno, considerata la destinazione alla costruzione di barriere
antirumore, il conseguente degrado dell’area, desumibile anche dalla
composizione dei rifiuti e dalla presenza di fibrocemento.
La configurabilità della discarica abusiva, nella fattispecie, è stata dunque
correttamente ritenuta dai giudici del merito.

6. Altrettanto corretta risulta la affermazione di responsabilità dell’imputato
in relazione alla sua posizione soggettiva di proprietario dell’area.
È pacifico che il proprietario di un terreno non possa essere chiamato a
rispondere, in quanto tale, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non
autorizzata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione
dei rifiuti, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo
giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che il
proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei
rifiuti (così Sez. 3, n. 40528 del 10/6/2014, Cantoni, Rv. 260754. Nello stesso
senso Sez. 3, n. 49327 del 12/11/2013, Merlet, Rv. 257294; Sez. 4, n. 36406 del
26/6/2013, Donati e altro, Rv. 255957; Sez. 3, n. 2477 del 09/10/2007 (dep.
2008), Marciano’ e altri, Rv. 238541, Sez. 3, n. 2206 del 12/10/2005 (dep. 2006),
Bruni, Rv. 233007).
Nel caso di specie, tuttavia, i giudici del merito non hanno affermato la
penale responsabilità dell’imputato sulla base della mera inosservanza di un

5

altri, Rv. 235114).

obbligo di garanzia, avendo invece accertato in fatto, con valutazioni prive di
cedimenti logici o manifeste contraddizioni, la piena consapevolezza, da parte
del proprietario del terreno, della effettiva natura dei rifiuti conferiti da terzi e ciò
in ragione del previo accordo con i responsabili del cantiere, dei quantitativi
conferiti, delle modalità di puntuale collocazione lungo la picchettatura della
costruenda barriera antirumore (che, giustamente, secondo la Corte territoriale,
«riconduce inesorabilmente ad una collocazione studiata e conforme ad una
direttiva ricevuta»).

efficacemente confutato, come si è già detto, la tesi difensiva del conferimento
avvenuto senza che il proprietario dell’area si avvedesse della effettiva natura
dei rifiuti.
Non si tratta, dunque, di una condotta passiva di mera tolleranza dell’altrui
abbandono di rifiuti, ma di un’attività che i giudici del merito hanno accertato
essere stata appositamente predisposta previo accordo con i produttori dei rifiuti
e finalizzata al loro definitivo smaltimento in loco, sebbene nell’ambito della
costruzione della pista automobilistica, circostanza, questa, che non rende
comunque lecito lo smaltimento.

7. Va pertanto affermato che risponde del reato di discarica abusiva il
proprietario dell’area ove i rifiuti sono conferiti da terzi previo accordo
al fine di collocarli definitivamente sul posto, utilizzandoli per la
realizzazione di opere sul terreno medesimo, configurando tale
condotta una diretta partecipazione al reato

8. Resta da osservare che le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del
gravame nei confronti dell’odierno ricorrente non si pongono in contraddizione
con la diversa soluzione adottata nei confronti del coimputato, rispetto al quale,
sempre sulla base di dati fattuali, è stata riconosciuta la sussistenza di una mera
gestione illecita dei rifiuti conferiti.
Con la memoria prodotta, infine, vengono prodotte copie di documenti il cui
esame è precluso a questo giudice di legittimità.

9. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla
declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

6

Nel valutare tali elementi, inoltre, i giudici del merito hanno anche

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deciso in data 8.10.2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA