Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45141 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 45141 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: OLDI PAOLO

Data Udienza: 23/04/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Marchinelli Ezio, nato a Gradara il 10/03/1926
quale persona offesa nel procedimento nei confronti di
Amadei Carlo, nato a Macerata Feltria il 30/01/1939

avverso il decreto del 09/12/2010 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Pesaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Pesaro.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ezio Marchinelli ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto di
archiviazione in data 9 dicembre 2010 emesso dal giudice per le indagini

a1

preliminari del Tribunale di Pesaro nel procedimento relativo alle indagini avviate
nei confronti di Carlo Amadei, a seguito di querela da lui presentata quale
persona offesa dal reato. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 408 cod.
proc. pen. per essere stata omessa la notifica nei suoi confronti della richiesta di
archiviazione presentata dal pubblico ministero, sebbene egli ne avesse fatto
richiesta nella querela; lamenta, pertanto, di essere stato leso nel suo diritto di
proporre opposizione ex art. 410 cod. proc. pen..

2.1. Avendo la persona offesa dal reato espresso la volontà di essere
informata dell’eventuale richiesta di archiviazione del procedimento, la notifica di
questa avrebbe dovuto precedere l’emissione del decreto di archiviazione, al fine
di rendere possibile l’eventuale opposizione. L’omissione di tale adempimento, in
violazione dell’art. 408 cod. proc. pen., ha dato luogo a un vizio del
contraddittorio denunciabile con ricorso per cassazione, entro il termine di
quindici giorni dalla data di conoscenza effettiva del provvedimento: termine che
nel caso di specie deve presumersi rispettato, non essendo contrastata da
elementi di segno contrario l’affermazione del ricorrente di aver avuto contezza
dell’archiviazione soltanto nei giorni immediatamente successivi al 16 luglio 2012
(data in cui aveva ottenuto copia degli atti del procedimento).

3. Ne consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
3.1. Gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Pesaro, perché provveda agli adempimenti di rito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro per l’ulteriore
corso.
Così deciso il 23/04/2013.

2. Il ricorso è fondato.

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