Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45141 del 04/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 45141 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIACALONE EMMANUEL N. IL 23/02/1989
avverso l’ordinanza n. 808/2015 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
01/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
1/sentite le conclusioni del PG Dott. R . , ft.im,.elL
I , Ì..eim

Uditi difensor Avv.

0-1442(11.4n.e. -t4t

tekit-e-di

Data Udienza: 04/11/2015

32372/15 RG

1

RITENUTO IN FATTO
1.. Il Tribunale di Palermo con ordinanza deliberata il 1.7.14 ai sensi dell’art.
309 c.p.p. ha confermato l’ordinanza di applicazione di arresti domiciliari emessa il
12.5.15 dal locale GIP nei confronti di Emmanuel Giacalone, destinatario di
imputazione provvisoria di concorso nella detenzione di 2,764 kg di hashish (fatto

cui guida si trovava Giacalone. Il Tribunale dava atto che il coindagato Balducco
(passeggero) si era assunto l’esclusivo possesso dello stupefacente, avendo
Giacalone negato alcun compossesso: giudicava inverosimile la concorde
prospettazione degli interessati, argomentando della particolare condotta di guida
assunta dal conducente non appena la polizia giudiziaria aveva azionato i dispositivi
visivi e acustici dell’auto di servizio (veicolo spinto a velocità massima che
costringeva gli operanti a pur breve inseguimento), condotta che rendeva
irrilevante il documentato montaggio sul veicolo di un dispositivo elettronico di
localizzazione satellitare, da apprezzarsi in relazione alla presenza di quel rilevante
quantitativo di stupefacente su auto da lui condotta.
2. Il ricorso proposto nell’interesse di Giacalone enuncia due motivi che
richiamano numericamente l’art. 606.1 lettere B, C ed E, c.p.p. con riferimento agli
ulteriori artt.:
– 110 c.p. e 73.4 dPR 309/90, 192 e 273 c.p.p.: il ricorrente allega la
comunicazione della notizia di reato, evidenziando i dati di fatto che
confermerebbero la diversa posizione anche soggettiva dei due e contrasterebbero
con la motivazione del Tribunale;
– 125.3 e 274 lett. C) c.p.p.: la motivazione dell’ordinanza sul punto sarebbe
apparente e di stile, in particolare dove svilirebbe lo stato di incensuratezza.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile . Consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000, equa al caso, in
favore della Cassa delle ammende.
3.1 II primo motivo è diverso da quelli consentiti, risolvendosi in censura di
merito. La motivazione con cui il Tribunale ha collegato la condotta di guida
dell’indagato alla consapevolezza della presenza del rilevante quantitativo di
stupefacente nell’auto che lui stesso guidava si sottrae a censure di manifesta

del 10.6.15), rinvenuti in una valigia sita nel bagagliaio di autovettura panda alla

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2

illogicità o mera apparenza. Per contro, il ricorso attraverso il dedotto presunto
adempimento dell’onere di autosufficienza finisce con il pretendere l’accesso diretto
della Corte di legittimità agli atti di polizia giudiziaria per cogliere aspetti che
dovrebbero fondare la maggiore plausibilità della tesi difensiva. In realtà il
ricorrente non si duole di aver proposto al Tribunale le stesse considerazioni in
fatto, che introduce ora alla Corte di legittimità attraverso il commento diretto della
articolata fonte di prova (non solo la comunicazione della notizia di reato ma i
pertinenti e pur autonomi atti di polizia ad essa allegati), senza avere risposta: ma,

processuali. Il che non è consentito nel giudizio di legittimità, anche in materia
cautelare (per tutte, Sez.6 sent. 22233/12, in particolare sull’onere di deduzione
specifica e per iscritto che la difesa ha nella fase del merito cautelare).
Ed è significativa riprova del senso sistematico della richiamata giurisprudenza
la circostanza che proprio dagli atti prodotti (‘per autosufficienza’) una delle
affermazioni difensive (= è solo Badalucco a manifestare preoccupazione per il
controllo) è tutt’altro che comprovata con immediatezza (la comunicazione della
notizia di reato riferisce: “i due fermati mostrando fin da subito evidenti segni di
agitazione e nervosismo”; il verbale di arresto riferisce sì a Badalucco l’evidente
stato di agitazione e il tremore alle mani, ma subito attribuisce ad entrambi un
comportamento anomalo accennando alle contraddittorie spiegazioni sulla condotta
di guida). Il che conferma la natura di non pertinente stretto merito delle censure di
ricorso.
3.2 II secondo motivo è pure diverso da quelli consentiti. L’apprezzamento dei
Giudici del merito, che tiene conto della natura della misura applicata (non
carceraria) e valorizza la contestualità tra intervento di polizia e condotta di guida
di fuga, nonché il rapporto di contiguità e disinvoltura con un rilevante quantitativo
di stupefacente (con i correlati logici dei collegamenti necessari e del livello dei
contatti), è attento al caso concreto e si sottrae a censure di ordine logico.
Appartiene al merito la prevalenza data a tali elementi rispetto alla formale
incensuratezza.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4.11.2015

appunto, vorrebbe condurre la Corte al confronto diretto con il contenuto degli atti

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