Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4514 del 12/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4514 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAIZZI ANDREA N. IL 12/09/1951
avverso la sentenza n. 2751/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
23/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 febbraio 2011 il G.u.p. del Tribunale di Fermo,
all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato Maizzi Andrea responsabile, in
concorso con Montini Maria Antonietta e Sgrilli Otello, separatamente giudicati,
dei delitti di illegale detenzione di arma da sparo, priva del numero di matricola
perché alterato e quindi clandestina, e di ricettazione della medesima arma di

cod. pen. e con la diminuente per il rito, alla pena di anni tre di reclusione ed
euro duemila di multa.
La Corte d’appello di Ancona con sentenza del 23 marzo 2012, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta, partendo da
una pena base inferiore per il più grave delitto di ricettazione e limitando il
disposto aumento per la continuazione, ad anni due di reclusione ed euro
milleduecento di multa.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due
motivi, deducendo, con il primo, violazione di legge e mancanza di motivazione
in relazione all’omesso riconoscimento della ipotesi attenuata di cui all’art. 648,
comma 2, cod. proc. pen. e, con il secondo motivo, omissione e, in parte,
contraddittorietà della motivazione circa il mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.

Le deduzioni svolte con il primo motivo, attinenti all’omesso

riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen.,
non sono correlate alle ragioni argomentate della decisione impugnata, che,
facendo esatta interpretazione e corretta applicazione dei richiamati principi di
diritto affermati in questa sede, ha logicamente rappresentato la corretta
esclusione di detta attenuante in presenza della clandestinità dell’arma e dei
precedenti penali dell’imputato, e, senza esaurire la motivazione in detti
riferimenti, ha coerentemente escluso la valenza autonoma del valore della cosa
ricettata e ha rimarcato in fatto le circostanze relative alla durata della
detenzione dell’arma da parte dell’imputato, alla sua consegna a un terzo per la
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provenienza delittuosa, e l’ha condannato, previa unificazione dei reati ex art. 81

sua custodia e al suo utilizzo a fini minatori ad opera di altro soggetto, alle quali
sono opposte dal ricorrente generiche riletture e alternative interpretazioni di
merito, non consentite nel giudizio di legittimità.
3. Né sono più pertinenti le deduzioni svolte dal ricorrente con il secondo
motivo, poiché il diniego delle attenuanti generiche è fondato sulla oggettiva
gravità dei fatti, sui plurimi precedenti penali, sulla spiccata pericolosità sociale
che ha fondato l’adozione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale
con obbligo di soggiorno e che è attestata dalle risultanze processuali, e

Né il ricorrente ha evidenziato con il ricorso alcun significativo elemento di
omessa valutazione, limitandosi a opporre generici riferimenti alle circostanze
invocate per il riconoscimento della chiesta attenuante di cui all’art. 648, comma
2, cod. pen.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 12 giugno 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

sull’assenza di elementi positivamente valutabili.

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