Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4514 del 08/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4514 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATTANEO VINCENZO N. IL 24/02/1961
avverso la sentenza n. 1243/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
29/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 08/10/2014

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che la Corte d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza con la quale il giudice di
primo grado aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 2,
61 n.7 c.p.;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo vizio motivazionale in
punto di affermazione della responsabilità dell’imputato, con particolare riferimento al valore
attribuito alle dichiarazioni della persona offesa ed al riconoscimento fotografico dalla stessa

attenuanti generiche e alla determinazione della pena;
-Ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché il primo profilo di doglianza prospettato
integra censura in fatto contenente una ricostruzione alternativa a quella esposta dai giudici di
merito, mentre le doglianze attinenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla
quantificazione della pena sono manifestamente infondate in ragione della congrua
motivazione a fondamento della decisione, mediante il richiamo alla gravità del fatto e ai
plurimi e specifici precedenti penali per reati contro il patrimonio;
– Rilevato che, d’altro canto, le argomentazioni svolte dai giudici nella ricostruzione del fatto si
palesano esaustive e logicamente correlate agli elementi probatori acquisiti;
– Ritenuto che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.,
P. Q. M.

La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8-10-2014
Il cpnsigliere Est.

effettuato, nonché violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle

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