Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45138 del 14/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 45138 Anno 2013
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
CANALI LUCA N. IL 15/03/1976
avverso la sentenza n. 10615/2011 GIP TRIBUNALE di BERGAMO,
del 03/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
e/see le onclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/03/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 3.10.12 il GUP presso il Tribunale di Bergamo dichiarava non
doversi procedere,ai sensi dell’art.425 CPP.,a carico di CANALI Gianluca per il reato
di cui agli artt.582-585 CP.,ascrittogli ai danni di Verzeroli Eugenio e Scalpellini

contestata,l’estinzione dei reati per intervenuta remissione di querela,dando atto che
l’imputato aveva stipulato una transazione con le persone offese.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Brescia,rilevando ai sensi dell’art.606 lett.B) CPP.
-l’erronea esclusione dell’aggravante di cui all’art.585CP.,evidenziando che le lesioni
in pregiudizio di Scalpellini Elisabetta erano aggravate dall’uso di un’arma.
Nella specie censurava la valutazione compiuta dal GUP ,in riferimento all’uso di una
Mazza da baseball che si era considerata oggetto non idoneo ad offendere.
Pertanto,richiamando la giurisprudenza sull’argomento,i1 requirente chiedeva
l’annullamento della sentenza in riferimento al reato di lesioni in danno di Scalpellini
Elisabetta.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero,come si desume dal testo del provvedimento impugnato,i1 GUP.ha ritenuto
non sussistente nel caso di specie —per le lesioni in danno di Scalpellini Elisabettal’aggravante contestata ai sensi dell’art.585 CP.essendo stata utilizzata una mazza di
legno,dalle caratteristiche non meglio specificate,che non sarebbe stata oggetto atto
ad arrecare offesa alla integrità della persona.
Tale valutazione in ordine alla ipotesi aggravata del delitto di lesioni,deve ritenersi
erronea alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte,che ha
riconosciuto la sussistenza dell’ipotesi aggravata ex art.585 CP.delle lesioni
1

Elisabetta-(fatto acc.in data 5/8/2008 ),rilevando ,previa esclusione dell’aggravante

personali,nei casi nei quali sia stato utilizzato nella esecuzione della condotta
criminosa qualsiasi strumento non considerato espressamente come arma da punta e
taglio purché chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo ,per
l’offesa alla persona.E’ tale un bastone di legno,atto a cagionare contusioni.(v.Sez.IV
3-9-1996,n.8222,nonché Sez.V,2-2-2009,n.4405-nonchè le massime specificamente

n.28622/08—n.9388/06;n.44695/05 ;n.5233/04)Conseguentemente deve ritenersi erroneamente pronunziata dal GUP la sentenza ai
sensi dell’art.425 CPP,.rilevando che l’azione penale non poteva essere esercitata per
essere il reato estinto per remissione di querela,essendosi in presenza di reato
perseguibile d’ufficio.
Va pertanto pronunziato l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per
nuovo esame al Tribunale di Bergamo-

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame.
Roma,deciso in data 14 marzo 2013.
1 Consigliere relatore
IL PRESIDENTE

richiamate dal Pg ricorrente(n.12151/1 l —n.27768/10-n.42428/11—n.4405/08–

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