Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45137 del 14/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 45137 Anno 2013
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAFLEUR ALESSANDRO N. IL 13/11/1983
avverso l’ordinanza n. 481/2012 TRIB. LIBERTA’ di TRIESTE, del
18/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
,tte/sentite le conclusioni del PG Dott
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 14/03/2013

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 18.12.2012 il Tribunale del riesame di Trieste confermava a
carico di LAFLEUR Alessandro il provvedimento di custodia cautelare in carcere
emesso dal GIP del Tribunale di Udine in data 19.6.2012 per i reati di furto e tentato

sulle cose e in piepersone.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-la mancanza o illogicità della motivazione,rilevando che l’ordinanza era carente
nella valutazione delle deduzioni difensive,inerenti alla erronea attribuzione della
condotta criminosa agli indagati,tra i quali il Lafleur,che era stato erroneamente
individuato ,essendo stata notata dai CC. una persona che transitava in autostrada con
vettura diversa; inoltre era stata rilevata l’erroneità della individuazione compiuta
dalla teste Neri,che aveva reso dichiarazioni nel corso di indagini difensive;
pertanto la difesa riteneva carenza degli elementi indiziari,ritenendo erronea la
valutazione compiuta dal Tribunale nel rilevare l’avvenuto recupero di una parte della
refurtiva,che era in possesso del Riviera,che si trovava con l’indagato Lafleur.
Infine il difensore evidenziava che a carico dell’indagato non vi era stato
riconoscimento da parte delle persone offese o di testi.
In base a tali rilievi la difesa riteneva carente il quadro indiziario,e asseriva che
comunque avrebbe potuto trovare applicazione una misura meno grave.
Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato,e
revoca della misura restrittiva,ovvero sostituzione della stessa con gli arresti
domiciliari.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.

1

furto in abitazione ascritti al predetto,con le aggravanti di avere agito con violenza

Invero il provvedimento impugnato evidenzia adeguatamente le risultanze poste alla
base della ipotesi accusatoria,precisando che la gravità degli indizi di colpevolezza a
carico dell’indagato odierno ricorrente era stata desunta da videoriprese dei luoghi nei
quali si erano verificati i furti, nei quali era stato rilevato il transito della vettura del
Lafieur,circostanza attestata da fotogrammi.

persona che era stata nel luogo ove era stato consumato un furto.
La specifica indicazione degli elementi indiziari risulta peraltro esaustiva in
riferimento alle deduzioni difensive,come si desume dal testo del provvedimento,che
a fl.2-3 si sofferma sulla valutazione delle richieste difensive,e di una consulenza
depositata dalla difesaSecondo i principi sanciti da questa Corte(per cui vale menzionare sentenza Sez.V,del
25.2.2003,n.9008,ed altre conformi(Sez.V,27.2.1997,Palma)l’insussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza ex art.273 CPP e delle esigenze cautelari di cui all’art.274
stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di
specifiche norme di legge od in mancanza e/o manifesta illogicità della
motivazione,risultante dal testo del provvedimento impugnato sotto il profilo della
congruità e completezza della valenza sintomatica attribuita alle premesse costituite
dagli indizi ed alla coerenza intrinseca delle conseguenze che se ne traggono in
ordine alla prognosi di probabilità della colpevolezza dell’indagato.(v.altresì Sez.I,4
.7.1998,n.1496,Marrazzo-RV 211027-)In tal senso devono ritenersi inammissibili i rilievi difensivi che censurano la
valutazione del quadro indiziario,e tendono a proporre la diversa interpretazione dei
dati processuali,sui quali il Collegio del riesame ha puntualmente disatteso le
deduzioni a sostegno dell’istanza difensiva,con esauriente e logica motivazione.
Parimenti devono ritenersi inammissibili,per manifesta infondatezza, le censure
riguardanti la mancata valutazione di adeguatezza della misura cautelare,avendo il
Tribunale specificamente motivato sui presupposti che evidenziano le esigenze

2

Il Tribunale ha evidenziato altresì che una teste aveva riconosciuto l’indagato ,come

cautelari attuali ed in particolare il pericolo di fuga del soggetto,già resosi
latitante.(secondo decreto del GIP in data 7.12.2012)Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso,a cui consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali,e al versamento della somma di

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle
AmmendeRoma,deciso in data 14 marzo 2013.

Il Consigliere relatore
IL PRESIDENTE

3

€1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende-

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