Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4513 del 12/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4513 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAGLIOTI ROCCO SALVATORE N. IL 30/10/1971
avverso la sentenza n. 2436/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
20/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’Il giugno 2010 il G.u.p. del Tribunale di Imperia ha
dichiarato Gaglioti Rocco Salvatore responsabile della contestata ricettazione
delle armi clandestine rinvenute presso la sua abitazione, ed elencate nel capo di
imputazione, e l’ha condannato con la diminuente per il rito alla pena di anni due
di reclusione ed euro milleduecento di multa.

riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto la continuazione tra il reato in
oggetto e quello giudicato con la sentenza del 18 novembre 2009 della stessa
Corte, definitiva il 22 giugno 2010, e ha applicato in aumento della pena come
inflitta da detta sentenza quella di anni uno di reclusione ed euro trecento di
multa, determinando la pena complessiva in anni tre e mesi quattro di reclusione
ed euro ottocento di multa.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico
motivo, con il quale ha dedotto l’erronea applicazione degli artt. 648 e 379 cod.
pen., dovendosi il fatto ricondurre al reato di favoreggiamento reale e non a
quello di ricettazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le deduzioni svolte, che ravvisano profili di illegittimità nella operata
qualificazione del fatto, non ricondotto alla fattispecie del favoreggiamento reale,
non sono correlate alle ragioni argomentate della decisione impugnata, che, nel
confermare la corretta individuazione degli elementi della ricettazione, ha
sottolineato che la non configurabilità del favoreggiamento reale consegue alla
“mancanza di circostanze che consentano di identificare l’esistenza di un terzo
favorito” e ha rappresentato, con richiamo alle emergenze processuali, che era
rimasto mero sospetto investigativo la circostanza che le armi detenute dal
ricorrente fossero comprese tra quelle oggetto del furto denunciato da De Marte
Antonio.
Di tale circostanza il ricorrente, senza tenere conto della risposta già
ricevuta, oppone una diversa e incerta lettura e chiede una nuova valutazione
nel merito, preclusa nel giudizio di legittimità.
2

La Corte d’appello di Genova con sentenza del 20 aprile 2011, in parziale

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, in data 12 giugno 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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