Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4513 del 08/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4513 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIMINICEANU IULIAN CONSTANTIN N. IL 08/07/1983
avverso la sentenza n. 154/2012 TRIBUNALE di LODI, del
20/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 08/10/2014


OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che il Tribunale di Lodi -giudice monocratico- applicava all’imputato la pena
concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 5 c.p.;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, lamentando
che il giudice avesse differenziato il trattamento sanzionatorio rispetto ad altro imputato;
-Ritenuto che il motivo fatto valere risulta manifestamente infondato, atteso che la pena risulta

presupposti di rito e di merito per il patteggiamento e la disamina di non ricorrenza delle
condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P.;
– rilevato, inoltre che non è consentito in sede di ricorso per cassazione svolgere censure
attinenti alla misura della pena concordata dalle parti, salvo che si tratti di pena illegalmente
determinata (Cass. 21/12/2009 El Hanana);
– Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al
versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8-10-2014.

applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA