Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45123 del 21/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 45123 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Gheorghiu Mariana, nata a Iasi (Romania) il 31/07/1953

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 10/07/2012

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione del reato addebitato

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Mariana Gheorghiu ricorre avverso la sentenza emessa a
carico della sua assistita dalla Corte di appello di Milano il 10/07/2012, recante la

Data Udienza: 21/05/2013

conferma della condanna pronunciata il 27/02/2007 dal Tribunale della stessa
città, alla pena di mesi 3 di reclusione, per il delitto di cui all’art. 477 cod. pen.
All’imputata, odontoiatra, si contesta di avere falsificato una ricetta rilasciata
alla paziente Maria Santonocito da altro specialista, il Dott. Sartori, contenente la
prescrizione di estrarre una radice nella parte sinistra della cavità orale e un
dente nella parte destra (sinteticamente indicate con la dicitura “estrazione 14 e
V25”): la Dott.ssa Gheorghiu, procedendo il 09/02/2005 alle attività oggetto di
quella prescrizione, aveva tuttavia errato, curando l’estrazione di un dente

sulla necessità in ogni caso di quella estrazione, per cui rilasciava alla paziente
una ulteriore ricetta. Il giorno seguente, rivolgendosi alla stessa infermiera che
aveva assistito l’imputata in occasione delle prestazioni descritte, la Santonocito
si era fatta però rilasciare copia della prescrizione iniziale del Dott. Sartori,
rendendosi conto che il numero 14 era stato corretto in 24.
Con gli odierni motivi di ricorso, il difensore dell’imputata lamenta:
1. carenze della motivazione in punto di valutazione delle indagini difensive
in atti, con particolare riferimento a un verbale contenente le dichiarazioni
rese dall’infermiera Monterosso, secondo cui la stessa aveva curato la
raccolta di tutte le prescrizioni della giornata consegnandole alla caposala, senza che la Dott.ssa Gheorghiu rimanesse mai da sola nella
autonoma disponibilità di quella o di altre ricette.
Dovrebbe pertanto escludersi, ad avviso della difesa, che l’imputata
avrebbe frettolosamente falsificato la ricetta del Dott. Sartori, onde porre
rimedio all’errore in cui era incorsa, ricostruzione esposta dalla Corte
territoriale che in tal modo sarebbe andata anche oltre gli assunti della
sentenza di primo grado in ordine ai fatti obiettivamente accertati;
2. contraddittorietà della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza
dell’aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen., che nella parte introduttiva della
sentenza viene indicato essere stata esclusa già dal giudice di prime cure,
mentre nelle pagine successive – all’atto di esporre le ragioni della
conferma del trattamento sanzionatorío irrogato – se ne afferma la
ricorrenza.
La difesa sollecita in ogni caso l’emissione di una sentenza ex artt. 129 e
609, comma 2, cod. proc. pen., in virtù dell’intervenuto decorso dei termini
massimi di prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

diverso, salvo poi tranquillizzare la Santonocito sulla correttezza dell’intervento e

Il ricorso non può trovare accoglimento, ma al contempo deve prendersi atto
dell’intervenuta estinzione del reato addebitato alla Gheorghiu, per intervenuta
prescrizione (maturata il 09/08/2012, senza che si rilevino cause di
sospensione).
Quanto alla presunta decisività della testimonianza dell’infermiera
Monterosso, la difesa non tiene conto delle osservazioni già svolte sul punto dalla

atti contenenti le prescrizioni rilasciate ai pazienti, è ancor prima vero che la
persona offesa dichiarò di avere consegnato la ricetta a firma del Dott. Sartori
nelle mani dell’imputata, che dunque ne ebbe la disponibilità materiale prima
della concreta apprensione da parte dell’infermiera. La dinamica dell’episodio,
del resto, fu tale da far comprendere immediatamente alla Dott.ssa Gheorghiu
che vi era necessità di “tamponare la grave situazione che aveva provocato”
(come opportunamente si esprime la sentenza impugnata), rendendo così
verosimile che l’indubbia alterazione su quel documento possa essere avvenuta
prima della raccolta di quella e delle altre prescrizioni ad opera della Monterosso.
Del resto, sul piano logico non vi erano altri soggetti interessati alla
falsificazione anzidetta, né la circostanza che la ricetta de qua fosse poi stata
rimessa alla capo-sala esclude in radice la possibilità che la Dott.ssa Gheorghiu,
prima che la Santonocito ne richiedesse una copia, ebbe modo di recuperarla,
correggendo il numero 14 in 24 (operazione tale da richiedere un tempo di
minima entità).
In ordine all’aggravante del nesso teleologico, appare pacifico che alla
Santonocito venne estratto un dente diverso da quello che sarebbe stato
necessario trattare, il che rende di palese evidenza l’ascrivibilità all’imputata del
delitto di lesioni colpose: la strumentalità della condotta di falso al fine di
conseguire l’impunità dal reato ex art. 590 cod. pen. rimane perciò innegabile, a
prescindere dalla presa d’atto della mancata presentazione della querela da parte
dell’avente diritto (non avvenuta in concreto, peraltro, solo in virtù del
tempestivo risarcimento del danno subito dalla paziente, nella non trascurabile
misura di € 8.300,00).

P. Q. M.

3

Corte territoriale: se è vero che, a fine giornata, la Monterosso raccolse tutti gli

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per
prescrizione.

Così deciso il 21/05/2013.

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