Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4512 del 12/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4512 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASTELLARO DEVIS HENRY N. IL 20/07/1974
avverso la sentenza n. 6814/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza del 6 giugno 2012 la Corte d’appello di Roma ha

confermato la sentenza del 5 gennaio 2011 del Tribunale di Latina – sezione
distaccata di Gaeta, che aveva dichiarato Mastellaro Devis Henry colpevole del
reato di cui all’art. 2 I. n. 1423 del 1956, a lui contestato per essere stato
sorpreso nel comune di Gaeta, nonostante l’ordine impartitogli dal Questore di

autorizzazione, e l’aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di
unico motivo, con il quale ha lamentato erronea applicazione della norma penale
e omessa adeguata motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e),
cod. proc. pen., sul rilievo della mancanza di prova certa della esistenza del
divieto asseritamente violato e della omessa verifica delle ragioni del suo ritorno
a Gaeta.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2. Le censure svolte non sono correlate con le adeguate e argomentate
valutazioni del quadro probatorio, svolte dal Tribunale logicamente rispetto ai
dati fattuali disponibili, rappresentati dal provvedimento violato dall’imputato,
acquisito in copia, e coerentemente rispetto alla omessa giustificazione della
condotta tenuta dallo stesso, tale da rendere non comprensibile l’indagine
denunciata come carente.
3. La rilevata inammissibilità del ricorso preclude, in questa sede, ogni
verifica in ordine all’eventuale decorso del termine di prescrizione quinquennale
in data successiva alla sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005,
dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164).
4.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità – al
versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.

2

Latina il 12 settembre 2007 di non farvi rientro senza la preventiva

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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