Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45116 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 45116 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: OLDI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
De Luca Livio, nato a Mazzano il 02/11/1947

avverso la sentenza del 23/06/2010 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Livio De Luca è ricorrente avverso la sentenza in data 23 giugno 2010 con
la quale la Corte d’Appello di Roma ha confermato il suo proscioglimento per
prescrizione, statuito dal locale Tribunale, in ordine ai reati di falsità ideologica e
materiale in atti pubblici, abuso di ufficio e calunnia.
1.1. Ha ritenuto quel collegio che la pluralità dei reati contestati e la

Data Udienza: 23/04/2013

i

complessità della vicenda rendessero inapplicabile alla fattispecie la previsione
dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen..
1.2. Lamenta il ricorrente che il giudice di merito abbia omesso di sottoporre
a vaglio critico la vicenda processuale e di applicare il principio giuridico secondo
cui, nella totale mancanza di prove di colpevolezza a carico dell’imputato, il
proscioglimento nel merito s’impone anche in presenza di una causa estintiva del
reato.

1. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
1.1. La difesa fonda la propria linea argomentativa sul principio giuridico
enunciato a più riprese da questa Corte Suprema a tenore del quale, in presenza
di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito, a norma dell’art.
129 cpv. cod. proc. pen., deve essere privilegiato non solo quando già sia
acquisita la prova dell’innocenza dell’imputato, ma anche qualora manchi del
tutto la prova della colpevolezza e, quindi, non solo quando dagli atti acquisiti
risulti la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, ma anche quando manchi la
prova della colpevolezza a suo carico (Sez. 5, n. 25658 del 10/06/2008, Ganci,
Rv. 240450; Sez. 5, n. 17382 del 18/01/2005, Martelli, Rv. 231567). Tuttavia
tale regula iuris presuppone, per la sua applicazione, che il giudizio di totale
insussistenza delle prove di colpevolezza consegua al completo espletamento
dell’attività istruttoria; mentre non opera quando l’acquisizione degli elementi
probatori sia impedita dall’obbligo di immediata declaratoria della causa di
estinzione, frattanto sopravvenuta.
1.2. Nel caso di specie riconosce lo stesso ricorrente che l’istruzione
probatoria svoltasi in primo grado è stata vanificata dall’intervenuto mutamento
della composizione del collegio giudicante, con la conseguenza di rendere
necessaria la rinnovazione degli atti già assunti, salvo il consenso delle parti alla
relativa lettura: consenso che la difesa del De Luca ammette di aver prestato
solo per una parte di essi. Sicché, sopravvenuta l’estinzione dei reati ascritti a
seguito della maturazione del termine prescrizionale, non è rimasto al giudice
che prendere atto dell’impossibilità di ricostruire organicamente la complessa
vicenda sottoposta al suo giudizio e rilevare, alla stregua del materiale
probatorio disponibile, l’insussistenza di ragioni evidenti atte a giustificare
l’assoluzione nel merito.
1.3. La decisione adottata è, dunque, pienamente conforme al dettato
legislativo.

CONSIDERATO IN DIRITTI)

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 23/04/2013.

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