Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45116 del 13/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 45116 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
LU MARE MAURIZIO
avverso il decreto n. 135/2014 emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro il 24.10.2014
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Pasquale Finniani, che ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Lumare Maurizio ricorre per mezzo dei propri difensori di fiducia avverso il decreto
in epigrafe, con il quale la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto dal
ricorrente avverso il decreto col quale il Tribunale di Crotone gli aveva applicato la misura della
sorveglianza speciale per anni tre con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

2. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato deducendo violazione di legge
con riferimento agli artt. 6 e 10 d.lgs. 159/2011, per non avere la Corte territoriale indicato i
concreti indici dai quali si desumerebbe l’attuale pericolosità sociale del medesimo ricorrente.

Data Udienza: 13/10/2015

Pericolosità da escludersi in presenza di definitiva assoluzione dal reato associativo di cui
all’art. 416-bis c.p. e di precedenti condanne per fatti risalenti ad oltre sette anni fa,
palesemente insussistente essendo la sua pretesa vicinanza agli esponenti del clan Tornicchio,
da tempo ristretti in carcere.

Considerato in diritto
3. Il ricorso è inammissibile.

procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge,
in forza della generale disposizione dell’art. 4, comma 11, L. 1423/1956. Ne consegue che, nel
procedimento di prevenzione, in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a
meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente
apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e
di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a
rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito oppure, ancora, allorché le
linee argomentative del provvedimento siano prive dei necessari passaggi logici da far risultare
oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione sulla misura. In tali casi, ben può
ravvisarsi violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito,
dell’obbligo, sancito dall’art. 4, comma 10, L. 1423/1956, di provvedere con decreto motivato
(ex multis, SU, n. 33451 del 29.5.2014, Repaci e altri, Rv. 260246).
Orbene, al di là del richiamo al vizio di violazione di legge, il ricorso predica proprio
l’inadeguatezza della motivazione circa la sussistenza dell’attuale pericolosità del proposto. Al
contrario, il decreto impugnato giustifica in modo esauriente e immune da vizi logici e giuridici
il giudizio di pericolosità, pur all’esito dell’assoluzione dal reato associativo, evidenziando
l’autonomia tra il procedimento di prevenzione e quello penale e l’emergenza di concreti
elementi dai quali desumere la perdurante contiguità del ricorrente alla cosca Tornicchio
(frequentazione assidua ed esclusiva con gli associati; commissione insieme a loro di rapine
finalizzate a finanziare il sodalizio e a rimarcarne la predominanza territoriale; intercettazioni
ambientali attestanti consolidati rapporti criminali con gli associati).
Il Collegio osserva, alla stregua di quanto precede, che il provvedimento impugnato non risulta
privo dei necessari passaggi giustificativi e dimostra che la Corte territoriale ha esaminato tutti
gli elementi a sua disposizione, valutandoli secondo criteri corretti e logici, sicché la
motivazione è lungi dall’essere apparente, apodittica e basata su mere congetture.
All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c.p.p.

2

Il Collegio ricorda che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che nel

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 ottobre 2015.

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