Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45115 del 13/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 45115 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
°BOIARDI ROBERTO e
CARUSO CATERINA
avverso il decreto emesso dal Tribunale di Siena, in funzione di Giudice delle misure di
prevenzione, in data 20.1.2015
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Piero Gaeta, che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità dei ricorsi.

Ritenuto in fatto

1. Roberto Boiardi e Caterina Caruso ricorrono per mezzo dei rispettivi difensori di
fiducia avverso il decreto in epigrafe, con il quale il Tribunale di Siena, in funzione di Giudice

delle misure di prevenzione, ha il 20.1.2015 rigettato l’opposizione, proposta ai sensi dell’art.
59, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, al provvedimento adottato dal G.D. del Tribunale di
Siena del 29.9.2014, con cui erano state dichiarate inammissibili le domande formulate dai
ricorrenti ex artt. 52 e 58 del d.lgs. 159/2011, in qualità di creditori nel procedimento di
prevenzione a carico di Meocci Roberto.

Data Udienza: 13/10/2015

2. I ricorrenti censurano il provvedimento impugnato con atti di identico contenuto,
deducendo:
a) violazione di legge, con riferimento agli artt. 54 e 56 d.lgs. 159/2011 e 15 direttiva
2012/29/UE, per avere il Tribunale ritenuto la domanda di restituzione delle somme confiscate
proposta dai ricorrenti fondata su un diritto di credito nascente da contratto anziché
sull’accertamento, avvenuto in sede penale, della sottrazione di somme conseguente al reato
di truffa, per il quale Meocci Roberto è stato condannato in primo grado, sicché le somme
confiscate allo stesso Meocci dovrebbero essere restituite agli stessi ricorrenti, vittime del

b) violazione degli artt. 42 Cost. e 1 Prot. 1 CEDU, per essere il provvedimento di confisca
delle somme sequestrate al Meocci lesivo del diritto di proprietà dei ricorrenti, che quelle
somme avevano versato al Meocci in relazione alla truffa da essi subita.

Considerato in diritto
3. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. Invero l’art. 52 del
d.lgs. 159/2011 dispone che la confisca adottata in esito ad una misura di prevenzione
patrimoniale non pregiudica i diritti di credito di terzi che risultano da atti aventi data certa
anteriore al sequestro, ove ricorrano le altre condizioni previste dalla medesima norma. Il
punto focale delle questioni poste con il ricorso è dunque stabilire, come puntualmente
osservato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, che il Collegio integralmente
condivide, se gli odierni ricorrenti possano essere ritenuti titolari di un diritto di credito avente
data certa anteriore al sequestro operato nel procedimento di prevenzione a carico del Meocci.
Più precisamente, se la circostanza di essere persone offese dal reato di truffa – per il quale il
Meocci è stato condannato con sentenza non ancora irrevocabile – possa ritenersi equivalente
ad un diritto di credito certo ed avente data certa anteriore al sequestro, che conferirebbe ai
ricorrenti il diritto all’insinuazione per ottenere la restituzione delle somme indebitamente
versate, all’epoca, allo stesso Meocci.
La risposta negativa a tale quesito, fornita dai giudici di merito, appare convincente l_ merita
piena condivisione. L’accertamento – peraltro neppure definitivo – di un reato a carico del
Meocci e in danno degli odierni ricorrenti non equivale a un titolo che legittima gli stessi
ricorrenti alla pretesa fatta valere nel procedimento di prevenzione. Nessuna procedura
giudiziale – né in sede penale, né in sede civile – ha accertato il loro credito e il relativo
riconoscimento, come ben evidenziato dal Tribunale in sede di opposizione, è, allo stato, “non
attuale”, cioè meramente potenziale. Si ignorano le ragioni, del resto irrilevanti in questa sede,
per le quali i ricorrenti non abbiano inteso spiegare la costituzione di parte civile nel
procedimento penale a carico del Meocci, esercitando in quella sede l’azione civile alla
restituzione e all’evenutale risarcimento per le somme oggetto del raggiro. E’ però certo che
solo in presenza di una condanna agli effetti civili pronunciata in quella sede si sarebbe potuto
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suddetto reato;

parlare di un diritto di credito (o alla restituzione) già accertato, e dunque certo e attuale, in
quanto fondato, appunto, su un accertamento giudiziale, ancorché assistito da una condanna
solo generica alla restituzione. In altre parole, l’esistenza di un titolo giudiziale azionabile non
può essere surrogato da una situazione processuale che, avendo accertato un reato e
individuato le persone offese, nulla abbia al contrario accertato e disposto in ordine alle ragioni
creditorie delle stesse persone offese. Se così non fosse si produrrebbe del resto una palese
disparità di trattamento, ad esempio, tra i titolari di un diritto alla restituzione o al risarcimento
del danno nascente da reato (per il quale, nella logica dei ricorsi, sarebbe sufficiente
l’accertamento del reato) e i titolari di un siffatto diritto derivante da illecito di esclusiva natura

Nessuna violazione dei diritti di proprietà dei ricorrenti può dunque essere rilevata nel caso di
specie, poiché, contrariamente ai loro assunti, è stata soltanto la loro inerzia giudiziale – sia
sul versante dell’esercizio dell’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno in sede
penale, sia per non essersi attivati dinanzi al giudice civile – ad averli privati del titolo
comprovante il loro diritto di credito, titolo in assenza del quale la decisione impugnata appare
immune dai vizi logici e giuridici denunciati.
All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilì i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 1.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 ottobre 2015.

civile, il quale invece richiederebbe un accertamento formale del diritto anteriore alla confisca.

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