Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45114 del 14/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 45114 Anno 2013
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SETARO MARIA N. IL 19/12/1968
avverso la sentenza n. 16/2011 GIUDICE DI PACE di IGLESIAS, del
10/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
eperale in gu del Dott.
Udito il Procuratore Gc p
che ha concluso per Fo

Udito, per la parte ivile, l’Avv
Uditi difen ir Avv.

Data Udienza: 14/03/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 10.1.2012 il Giudice di Pace di Iglesias dichiarava SETARO
Maria responsabile del reato ex art. 612 CP. (minacce rivolte a mezzo del
telefono,nei confronti di Vitiello Vincenzo,dicendo”tu lo sai che quando mi metto in

20.9.11-e condannava l’imputato alla pena di €500,00 di multa; dichiarava n. d.p. per
il reato di cui all’art. 594 CP. per difetto di querela.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
-violazione dell’art.521 CPP per difetto di correlazione tra accusa e
sentenza,rilevando che il fatto ritenuto in sentenza risultava diverso da quello
contestato nel decreto di citazione.
2-la violazione dell’art.29 D.Lgs. n. 274/2000,evidenziando che il Giudice di
Pace,sebbene ne avesse dato atto in sentenza,non aveva promosso il tentativo di
conciliazione tra le parti,pur rilevando che la persona offesa non era comparsa.
3-censurava la motivazione ove si era ritenuta la sussistenza degli elementi costitutivi
della minaccia,rilevando che la Setaro era stata abbandonata dal coniuge,con una
figlia neonata.
Per tali motivi chiedeva l’annullamento della impugnata sentenza

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta privo di fondamento.
1-In primo luogo va evidenziata l’insussistenza della dedotta violazione del principio
enunciato dall’art.521 CPP.
Invero il giudice di merito,come è dato desumere dal testo del provvedimento
impugnato,ha illustrato i fatti ,ritenendo il fondamento dell’accusa in ordine alle
imputazioni di minacce ed ingiurie,secondo quanto enunciato in rubrica,secondo
quanto denunciato dalla persona offesa.
1

testa una cosa…vengo lì a Iglesias e ti faccio vedere cosa faccio” )-acc 28.3.07 e

Tanto premesso,si evidenzia che le espressioni ingiuriose e le minacce devono
ritenersi conformi alla rubrica,evidenziando la motivazione il riferimento testuale alla
minaccia rivolta al coniuge.
Nè si configura la dedotta violazione del principio di correlazione,per la
considerazione che le frasi riportate in rubrica fossero destinate anche alle figlie della

denunciante.
Vale annoverare sull’argomento sentenza di questa Corte-Sez.III,21.9.2007,n.35225RV237517-per cui il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta
violato quando nei fatti,rispettivamente descritti e ritenuti,non sia possibile
individuare un nucleo comune,con la conseguenza che essi si pongono,tra loro, non in
rapporto di continenza,ma di eterogeneitàDunque deve escludersi nella specie la eterogeneità del fatto ritenuto in sentenza
rispetto alla contestazione enunciata in epigrafe dal giudice di merito.
2-Deve rilevarsi l’infondatezza delle censure inerenti alla violazione di legge,riferita
all’applicazione dell’art.29 D.Lgs.n.274/2000.
A riguardo deve evidenziarsi l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, per cui nel procedimento innanzi al Giudice di pace,la mancata comparizione dell’imputato
non comporta il rinvio del dibattimento per l’esperimento del tentativo di
conciliazione,posto che il dovere di promuovere la conciliazione presuppone la
materiale possibilità del suo esperimento,e quindi implica la presenza dell’imputato e
del querelante(in tal senso v.Sez.I,sentenza 11.6.2007,n.22723-RV 236782)Conseguentemente non si ravvisa la dedotta nullità,essendo stata dichiarata la
contumacia dell’imputato.
3-ugualmente deve ritenersi infondata la censura riguardante l’assenza degli elementi
costitutivi della fattispecie di cui all’art.612 CP.,atteso che ,come stabilito da questa
Corte per la sussistenza del reato è sufficiente un qualsiasi comportamento idoneo ad
incutere timore,e cioè a suscitare in altri la preoccupazione di soffrire un male
ingiusto e che comunque offenda o diminuisca l’altrui libertà
2

persona offesa,restando immutato l’oggetto della imputazione ai danni del

morale.(Sez.V,27.5.1981,n.4957-Orsi, ed altre,tra cui

Sez.V-6.2.2004,n.4633,e

conforme Sez.I-23.12.2008,n.47739,per cui ai fini della configurabilità del reato di
minaccia,si richiede la prospettazione di un male futuro ed ingiusto-la cui
verificazione dipende dalla volontà dell’agente-che può derivare anche dall’esercizio
di una facoltà legittima la quale,tuttavia,sia utilizzata per scopi diversi da quelli per

In conclusione deve dunque ritenersi che la sentenza sia congruamente motivata in
relazione all’oggetto della contestazione,emergendo la esaustiva analisi delle
risultanze processuali,che si rivela conforme al dettato giurisprudenziale anche nella
applicazione dell’ art.192 CPP.
Va dunque pronunziato il rigetto del ricorso,a cui consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma,deciso in data 14 marzo 2013.

Il Consigliere relatore
IL PRESIDENTE
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cui è tipicamente preordinata dalla legge.-

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