Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45111 del 14/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 45111 Anno 2013
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCIALDONE MICHELE N. IL 20/01/1934
avverso la sentenza n. 14/2011 TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 05/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Geperale in erson del Dott.
che ha concluso per /\,t
[12-i-ktez

Udito, per la part
Udit i dife or Avv.

l’Avv

Data Udienza: 14/03/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 5-3-2012 il Giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Pignataro
Maggiore in data 6/6/2011,appellata da SCIALDONE Michele,ritenuto responsabile

pena,previa concessione delle attenuanti generiche,determinandola in €28,00 di multa
e disponeva la compensazione delle spese tra le parti.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato,deducendo:
1-la violazione degli artt.124-129-336 CPP.
Evidenziava al riguardo che la querela conteneva esposizione dei fatti anche a carico
di Scialdone Luisa,nei cui confronti il PM aveva disposto uno stralcio,chiedendo
l’archiviazione ,rilevando che nei confronti della predetta mancava la querela.
In tal senso il ricorrente riteneva erronea la valutazione della esistenza di rituale
querela nei confronti dell’odierno imputato,evidenziando sia che mancava
indicazione della data dei fatti riferiti dal querelante,sia che la querela doveva
ritenersi tardivamente proposta,poiché nella parte finale non precisava il momento di
consumazione del reato ascritto a Scialdone Michele.
2-deduceva altresì l’erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 192
CPP,ed alla fattispecie di cui all’art. 612 CP.,rilevando che la deposizione della
persona offesa non era stata sottoposta alla verifica di attendibilità,e che le
dichiarazioni rese da Scialdone Antonio(p.o.) in dibattimento erano difformi da
quanto aveva denunciato.
In tal senso il ricorrente riteneva che il giudice di appello avrebbe dovuto verificare
l’esistenza di riscontri,valutando la difformità delle dichiarazioni
suddette,evidenziando altresì che il giudice non aveva correttamente valutato
l’attendibilità della deposizione resa dalla teste Izzo Lucia (moglie della persona
offesa).
Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
1

del reato di cui all’art. 612 CP (acc. in danno di Scialdone Antonio)riduceva la

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta privo di fondamento.
Deve ritenersi insussistente la dedotta violazione degli artt.124-129-336
CPP.,risultando che la querela era stata presentata dalla persona offesa a carico

formulazione della istanza di punizione presso la Stazione dei Carabinieri di
Sparanise,ai quali il soggetto passivo denunciò i reiterati comportamenti intimidatori
assunti dallo Scialdone Michele.
Conseguentemente si rivelano privi di fondamento i rilievi con i quali si deduce la
mancata indicazione della data dei fatti,tenuto conto dell’orientamento
giurisprudenziale di questa Corte,per cui vale menzionare sentenza Sez.III-del 2
febbraio 1994,n.1210-Frullano,ove si evidenzia che:– poiché sia nel codice vigente
che in quello abrogato la natura della querela è semplicemente quella di condizione di
procedibilità e la sua funzione quella di consentire all’Autorità. procedente la sicura
individuazione del fatto-reato,contenuto necessario e sufficiente per la sua validità è
che manifesti l’istanza di punizione in ordine ad un fatto-reato,senza ulteriori
precisazioni,dettagli o circostanziate descrizioni.
Alla luce di tale principio devono ritenersi altresì ininfluenti le deduzioni difensive
relative alla diversa definizione del procedimento nei confronti di Scialdone Luisa.

-Risultano ugualmente prive di fondamento le censure della difesa concernenti la
valutazione delle risultanze dibattimentali,che si assume essere avvenuta in
violazione dell’ art.192 CPP.
Invero dal testo del provvedimento impugnato si evince la corretta applicazione dei
criteri di valutazione della prova sanciti da questa Corte,ritenendosi l’attendibilità
della persona offesa dopo aver valutato sia la posizione della stessa costituitasi come
parte civile in giudizio,sia gli ulteriori elementi emersi in dibattimento,desunti da
deposizione testimoniale di Izzo Lucia,che era persona presente ai fatti.
2

dell’imputato,per condotta verificatasi nello stesso giorno in cui era avvenuta la

Orbene,la motivazione della sentenza rivela la attenta verifica della attendibilità della
persona offesa,senza trascurare le deduzioni difensive,relative ai rapporti conflittuali
esistenti tra le parti,che erano stati riferiti anche in sede di denuncia.
Deve dunque ritenersi priva di fondamento la censura difensiva concernente pretese
discrasie nelle deposizioni testimoniali,genericamente addotte,rivelandosi del tutto

sensi dell’art.192 CPP.(Sez.III-5.4.2007,n.14182,Lo Faro—Sez.IV-9.4.2004,n.16860Verardi e altro-RV 227901-)-Deve ritenersi,infine,l’inammissibilità delle deduzioni inerenti alla erronea
applicazione dell’art. 612 CP ed alla illogicità della motivazione,essendo il motivo di
impugnazione incentrato su argomentazioni tendenti alla diversa interpretazione delle
risultanze dell’istruttoria dibattimentale,senza individuare alcuna discrasia o
travisamento della prova emergente dal testo della sentenza impugnata.
In conclusione deve essere pronunziato il rigetto del ricorso,a cui consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma,deciso in data 14 marzo 2013.

Il Consigliere relatore

conforme al dettato giurisprudenziale di questa Corte la valutazione delle prove ai

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