Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4511 del 12/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4511 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MENALE ANTONIO N. IL 03/05/1964
avverso la sentenza n. 10313/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/06/201%
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 12/06/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 aprile 2011 il G.u.p. del Tribunale di Napoli, all’esito
del giudizio abbreviato, ha dichiarato Menale Antonio colpevole, in concorso, dei
reati di tentato omicidio in danno di Ciocia Pasquale e di detenzione e porto in
luogo pubblico di armi di calibro e marca non identificata, e, ritenuta la
continuazione tra gli stessi e applicata l’attenuante prevista dall’art. 8 legge n.
rito, di anni quattro di reclusione.
2. Con sentenza dell’Il giugno 2012, la Corte d’appello di Napoli, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena nei confronti
dell’appellante in anni tre e mesi sei di reclusione.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge e per vizio
della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,
in ordine alla mancata concessione delle attenuati generiche.
4. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Menale Antonio attinente al contestato diniego delle
attenuanti generiche, è manifestamente infondato e tende a sottoporre a questa
Corte valutazioni squisitamente di merito, a essa sottratte.
Del tutto legittimamente, infatti, la Corte d’appello ha attribuito rilevanza
decisiva, oltre che ai precedenti penali a carico dell’imputato, alla gravità dei
fatti, logicamente valorizzando le modalità allarmanti della loro commissione e le
finalità perseguite di rafforzamento sul territorio della egemonia del clan dei
casalesi, e ha rimarcato, con corretto richiamo ai principi di diritto sul punto, la
diversità dei presupposti della riconosciuta circostanza attenuante della
cosiddetta “dissociazione attuosa” e delle attenuanti generiche, che richiedono
una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere.
2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e, in mancanza di elementi atti a escluderne la colpa nella determinazione della
causa d’inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma che si determina nella misura
ritenuta congrua di euro 1.000,00.
2
203 del 1991 con giudizio di prevalenza, l’ha condannato alla pena, ridotta per il
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013
Il Presidente
Il Consigliere estensore