Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4511 del 08/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4511 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO PAOLA N. IL 04/09/1973
avverso la sentenza n. 2089/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 08/10/2014

Fatto e diritto

– Rilevato che la Corte d’Appello di Genova confermava la sentenza del giudice di primo grado
che aveva ritenuto l’imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 186 c. 7, 187 c. 1 e 8 e 116
c. d. s.;
– che avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di
legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla
determinazione in misura eccessiva della pena;

motivato in punto di diniego delle attenuanti generiche e di quantificazione della pena,
mettendo in luce la personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali;
– ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile;
– rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;

Per questi motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio dell’8/10/2014

Il Consi
L
liere estensore

J. Presidente

– che le censure sono manifestamente infondate poiché la Corte territoriale ha congruamente

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