Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4510 del 12/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4510 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIAZZA MARCO N. IL 31/05/1973
avverso la sentenza n. 16315/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
29/03/20M
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 marzo 2012 il Tribunale di Roma, all’esito del giudizio
abbreviato, ha dichiarato Piazza Marco responsabile del reato di cui all’art. 651
cod. pen., ritenendo il fatto contestato pienamente accertato all’esito della
esperita istruttoria, e, applicata la diminuente per la scelta del rito, l’ha
condannato alla pena, ritenuta equa, di euro cento di ammenda.
2. Avverso detta sentenza l’imputato, per mezzo del suo difensore, ha

chiedendo l’assoluzione dal reato ascritto per la insussistenza materiale del fatto.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato
inammissibile.
All’imputato è stato, infatti, contestato, tra l’altro, di essersi rifiutato di
declinare le proprie generalità al pubblico ufficiale che gliene aveva fatto richiesta,
e a fronte di tale rilievo, che il Tribunale ha coerentemente valutato alla luce dei
principi di diritto affermati in questa sede, richiamati ed esattamente interpretati,
le censure del ricorrente, che ha reiterato la sua deduzione di avere già mostrato
il proprio passaporto in occasione del precedente accesso all’area partenze
dell’aeroporto, sono aspecifiche e, in ogni caso, prive di alcuna fondatezza.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di sanzione pecuniaria, che
appare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, in

proposto appello, convertito in ricorso per cassazione dall’adita Corte d’appello,

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