Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4509 del 12/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4509 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

_ sul ricorso proposto da:
FERRI FABIO N. IL 14/07/1982
avverso la sentenza n. 2565/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
05/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 marzo 2012 la Corte d’appello di Bari ha confermato
la sentenza del 3 febbraio 2011 del Tribunale di Bari, che aveva dichiarato Ferri
Fabio responsabile del reato di cui all’art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956 e

di reclusione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
personalmente, che ne ha chiesto l’annullamento deducendo violazione di legge
e vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per avere la sentenza
d’appello omesso di pronunziarsi sulla specifica richiesta di concessione delle
attenuanti con giudizio di prevalenza.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le censure, che attengono al contestato diniego delle attenuanti con
giudizio di prevalenza, sono state, infatti, formulate in modo generico senza
correlazione con gli elementi evidenziati e gli argomenti spesi nella sentenza
impugnata, che ha dato logiche e adeguate risposte alle censure oggetto dei
motivi di appello.
Tale assenza di un collegamento concreto con la motivazione di questa
impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti
per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e
indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che ne sono alla base, al fine di
consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di
esercitare il proprio sindacato.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e – per i profili di colpa correlati alla irritualità della impugnazione di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima
equo determinare in euro 1.000,00.

2

l’aveva condannato, con la contestata recidiva, alla pena di anni uno e mesi otto

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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