Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4509 del 08/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4509 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BAYRAM BRUNO N. IL 07/09/1980
avverso la sentenza n. 8233/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 08/10/2014
OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza con la quale il giudice di
primo grado aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 624, 625 n. 2 c.p. ;
-Rilevato che l’imputato propone ricorso per cassazione deducendo l’erroneità della
ricostruzione del giudice di primo grado riguardo all’elemento psicologico del reato;
– Ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché il motivo prospettati configura una
censura in fatto, tesa a proporre una ricostruzione alternativa a quella esposta dai giudici di
– Rilevato che, d’altro canto, le argomentazioni svolte dai giudici nella ricostruzione del fatto si
palesano esaustive e logicamente correlate agli elementi probatori acquisiti;
– Rilevato che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8-10-2014
Il Consigliere Est.
Il Presidente
merito;