Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45087 del 14/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 45087 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MADASCHI GRAZIANO N. IL 25/04/1955
PIZZAMIGLIO GIULIO N. IL 18/09/1949
avverso la sentenza n. 22/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
02/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dptt. fr,MteCup 01.1 ■4014C0V192.0
che ha concluso per Ai
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Udito, per la parte civile, l’Aw

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Uditi difensoriAvv.

Data Udienza: 14/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2.7.2013 la Corte di appello di Brescia – a seguito di
gravame interposto dal Procuratore generale presso detta Corte, dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo e dalla parte
civile avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo – sez.
distaccata di Clusone il 21.1.2009 –

nei confronti di MADASCHI

dichiarato i predetti imputati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 348 cod. pen., limitatamente all’episodio in data 19.12.2005,
condannandoli a pena di giustizia, dichiarata interamente condonata,
dichiarando , altresì, non doversi procedere nei confronti degli stessi
imputati in relazione agli altri episodi contestati perché il reato era
estinto per prescrizione.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati, a
mezzo del rispettivo difensore.
3. Nell’interesse di MADASCHI Graziano si deduce:
Violazione dell’art. 530 cod. proc. pen., attesa l’assenza e/o

3.1.

contraddittorietà della sussistenza del fatto; vizio della motivazione e
travisamento del fatto in ordine alla esecuzione della manovra riservata
al medico odontoiatra; violazione dell’art. 348 cod. pen. in ordine alla
determinazione dell’atto professionale riservato al medico odontoiatra e
vizio della motivazione al riguardo. In relazione all’unico episodio per il
quale è intervenuta affermazione di responsabilità,né dalla deposizione
della ispettrice dell’ASL né da quella della teste BERTULETTI si evince
che il ricorrente stesse effettuando manovre nel cavo orale di
quest’ultima. La prima è stata travisata nel suo contenuto,
pretermettendolo; dalla seconda – trattandosi di un soggetto recatosi
presso lo studio per la rottura della dentiera – non poteva dedursi la
programmazione di un intervento all’interno del cavo orale. Cosicché alla stregua del glossario dei medici odontoiatri – non può essere evinta
alcuna manovra ad essi riservata ( azioni chirurgiche, implantari e di
anestesia), posto che la mera rimozione di una protesi mobile è atto non
professionale che può essere realizzato dallo stesso soggetto che la
porta e, a maggior ragione, da un odontotecnico.
3.2.

Violazione dell’art. 522 cod. proc. pen. essendo stato il ricorrente

condannato per fatto diverso da quello contestato. Invero, risulta di
palmare evidenza che – ad onta della contestazione concorsuale dal
1

Graziano e PIZZAMIGLIO Giulio in parziale riforma di detta sentenza ha

2000 ad oggi con il dott. PIZZAMIGLIO – questi fosse subentrato solo
nel mese di febbraio 2005 al precedente titolare dello studio dentistico,
dott. BORTOLAMI, neanche coinvolto nella imputazione.
3.3.

Violazione dell’art. 62bis cod. pen. e vizio della motivazione in
relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti

generiche sulla base della apoditticamente ritenuta « apprezzabile
intensità del dolo >>, contraddittoria con il pur ritenuto modesto
disvalore dell’episodio per il quale è intervenuta condanna, non

prescrizione.
Si segnala , infine, che al momento della presentazione del

3.4.

ricorso è maturata la prescrizione anche per l’episodio del 19.12.2005.
4. Nell’interesse di PIZZAMIGLIO Giulio si deduce:
Violazione degli artt. 42,110 e 348 cod. pen. e vizio di

4.1.

motivazione in ordine alla sussistenza del reato e dell’elemento
soggettivo di esso. La Corte avrebbe fatto riferimento alla violazione
della posizione di garanzia da parte del ricorrente così erroneamente
riconoscendo rilievo alla sua compartecipazione omissiva nella condotta
connmissiva del MADASCHI, in relazione ad un reato non di evento
inidoneo alla applicazione della figura del reato improprio. Si sarebbe
attribuita, in sostanza, una condotta colposa al ricorrente condannandolo
per un reato di natura dolosa. In ogni caso, non vi sarebbe alcuna
certezza in ordine alla consapevolezza da parte del ricorrente delle
condotte positive del correo, stante la occasionalità dell’episodio del
19.12.2005 e risultando una totale esclusione della comune
frequentazione dello studio da parte degli imputati e, soprattutto, della
loro compresenza nel predetto giorno.
4.2.

Violazione degli artt. 62bis e 133 cod. pen. e vizio della
motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti

generiche sulla base di una mancata separazione logica delle condotte
dei due imputati e rispetto all’unicità dell’episodio del 19.12.2005, del
quale – in ogni caso – è affermato contraddittoriamente il modesto
disvalore.

2

potendosi conferire pertinente valore a quelli per i quali è intervenuta

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.
2. E’ consolidato orientamento quello secondo il quale commette il reato di
abusivo esercizio della professione di medico dentista l’odontotecnico
che svolga attività riservata al medico nei confronti di pazienti che si

1928, è escluso ogni rapporto diretto tra paziente e odontotecnico,
foss’anche di sola ispezione del cavo orale o di mera rilevazione delle
impronte (Sez. 6, n. 59 del 01/06/1989, Monticelli, Rv. 182950 ; Sez.
6, n. 44098 del 21/10/2008, Bortolotto, Rv. 242367; Sez. 6, n. 37120
del 10/06/2004 Massella ed altro Rv. 230212); inoltre, il direttore di uno
studio medico che non accerti che un soggetto operante nella struttura
da lui diretta sia in possesso del titolo abilitante risponde non solo di
concorso nel reato previsto dall’art. 348 cod. pen. con la persona non
titolata, ma anche di cooperazione, ex art. 113 cod. pen., negli eventuali
fatti colposi da quest’ultima persona commessi, se derivanti dalla
mancanza di professionalità del collaboratore e prevedibili secondo l'”id
quod plerumque accidit”(Sez. 6, n. 21220 del 24/04/2013, Cutroneo,
Rv. 255626).
3. Il ricorso nell’interesse di MADASCHI Graziano.
3.1.

Il primo e cumulativo motivo è inammissibile. La dedotta violazione
dell’art. 530 cod. proc. pen. si risolve in una sostanziale doglianza di
merito improponibile in sede di legittimità. Anche quella che fa leva sulla
violazione della norma incriminatrice è dello stesso tenore, criticando la
valutazione probatoria che ha individuato – attraverso le testimonianze
della ispettrice dell’ASL e della BERTULETTI, in quel momento sottoposta
alle cure del ricorrente – in capo a quest’ultimo la realizzazione di una
condotta – rivelatasi non occasionale – consistente nell’intervento nel
cavo orale della BERTULETTI finalizzato alla installazione di una protesi
dentale. Non illogicamente la Corte ha valorizzato la ripetuta
frequentazione da quella primavera , da parte della stessa BERTULETTI,
del ricorrente che gli aveva fatto rifare la protesi, esprimendosi in
termini di «cure>> prestate sempre dallo stesso MADASCHI, da lei
incontestatamente chiamato «dottore>>, per desumere la pratica
ispettiva del cavo orale abusivamente realizzata per porre in essere la
nuova protesi. Come pure analoga ineccepibile considerazione è stata
3

rivolgono a lui, in quanto, in virtù dell’art. 11 regio decreto n. 1334 del

fatta dalla Corte della testimonianza ispettiva della d.ssa ALMINI,
anch’ella incontestatamente presentatasi come «collega» al
ricorrente, sorpreso con camice, guanti e mascherina ed in mano uno
strumento chirurgico , accanto alla BERTULETTI.
Cosicchè, incensurabile la valutazione probatoria, è del tutto corretta la

3.2.

individuazione della condotta vietata in capo al ricorrente.
Del tutto generica è la seconda doglianza rispetto alla affermazione di

3.3.

responsabilità per un episodio che risulta essere stato realizzato mentre

declaratoria di prescrizione per gli episodi pregressi – è la diversa
titolarità dello studio, e la eventuale correità del precedente titolare,
permanendo l’assenza di abilitazione in capo al ricorrente in relazione
alle condotte da lui realizzate e contestate.
Il terzo motivo è inammissibile perché censura l’esercizio del potere

3.4.

discrezionale demandato al giudice di merito, nella specie esercitato
senza vizi logici e giuridici considerando l’assenza di positivi elementi a
favore del ricorrente ed , anzi, la intensità del dolo correttamente
desunto dalla complessiva condotta.
3.5.

La inammissibilità del ricorso- secondo il noto orientamento di legittimità
– non consente di apprezzare la dedotta prescrizione.

4. Il ricorso nell’interesse di PIZZAMIGLIO Giulio.
4.1.

Il primo motivo è generico ed in fatto, censurandosi la valutazione che
correttamente ha ritenuto – non già una «culpa in vigilando» in capo
al ricorrente – quanto – invece, in conformità all’accusa mossa – una
condotta concorsuale positiva consistita nell’aver consentito al
MADASCHI l’esercizio abusivo della professione, in ordine alla cui
consapevolezza la Corte esprime una motivazione che va esente da
censura laddove fa leva sul pregresso inserimento nella titolarità dello
studio da parte del ricorrente, la inverosimiglianza che quella che si
palesa una sistematica attività abusiva non gli fosse nota proprio nella
veste rivestita, e considerate – inoltre – le caratteristiche strutturali del
piccolo studio. Circostanze tutte che stabiliscono correttamente secondo l’orientamento di legittimità richiamato – il rilevato rapporto di
causalità – ai sensi dell’art. 40, comma 2 , cod. pen – tra la violazione
dell’ obbligo giuridico del ricorrente di impedire la condotta abusiva e la
sua realizzazione da parte del MADASCHI.

4.2.

Il secondo motivo è inammissibile per le stesse ragioni espresse
nell’esame dell’analogo motivo del precedente ricorrente.

il PIZZAMIGLIO era titolare dello studio. Irrilevante – rispetto alla

5. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e, per ciascuno, della somma che si
stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 14.10.2015.

(

P.Q.M.

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