Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4508 del 12/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4508 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALLETTA GIUSEPPE N. IL 25/08/1969
avverso la sentenza n. 1803/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
07/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 febbraio 2012 la Corte d’appello di Bari ha confermato
la sentenza del 13 aprile 2011 del Tribunale di Bari, che, all’esito del giudizio
abbreviato, aveva dichiarato Balletta Giuseppe colpevole dei reati di detenzione
illecita e ricettazione di una pistola marca Beretta, completa di caricatore
contenente sette cartucce cal. 6,35 di provenienza furtiva, e di resistenza

contestata recidiva e la diminuente processuale, l’aveva condannato alla pena di
anni due e mesi due di reclusione ed euro duemila di multa.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore di fiducia, l’imputato che ne ha chiesto l’annullamento nella parte
relativa al diniego delle attenuanti generiche prevalenti o quantomeno
equivalenti alla contestata recidiva.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. La sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici,
ha attribuito rilevanza decisiva, al fine della condivisione della decisione di primo
grado quanto al rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche,
alla personalità criminale dell’imputato, ormai strutturata e attestata dai suoi
numerosi e specifici precedenti penali, e alla inverosimiglianza delle
giustificazioni date dal medesimo alla propria condotta, il cui disvalore non era
attenuato dall’attentato dallo stesso subito e dalla sua appartenenza a clan
malavitoso.
Né il ricorrente ha evidenziato con il ricorso alcun significativo elemento non
valutato, limitandosi a contestare, in contrapposizione argomentativa rispetto
alla decisione, le stesse circostanze di fatto già valutate e a chiederne la rilettura
nel merito.
3. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento – in favore della Cassa delle ammende – di sanzione pecuniaria, che

2

aggravata a pubblico ufficiale e, unificati i reati per continuazione e con la

appare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013

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