Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4508 del 08/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4508 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALSAMO SANTO N. IL 28/08/1979
avverso la sentenza n. 3216/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 08/10/2014
OSSERVA LA CORTE
– Rilevato la Corte d’Appello di Catania confermava la sentenza del giudice di primo grado che
aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 5 c.p.;
– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione in punto di giudizio di equivalenza delle circostanze;
– Rilevato che il motivo d’impugnazione è manifestamente infondato in ragione della congrua
motivazione riguardo al bilanciamento delle circostanze, che ha tenuto conto anche dei
– che, pertanto, ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8-10-2014.
precedenti penali dell’imputato;