Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45072 del 27/10/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 45072 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAROTTA FILIPPO N. IL 09/03/1940
avverso la sentenza n. 35860/2013 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 06/05/2014
sen • a relazione fatta dal Consigliere ott. PATRIZIA PICCIALLI;
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Data Udienza: 27/10/2015

Ritenuto in fatto

La III Sezione penale di questa Corte, con la sentenza indicata i epigrafe, ha rigettato il
ricorso presentato nell’interesse di MAROTTA Filippo avverso la sentenza della Corte di
Appello di Catania in data 7.12.2013, con la quale è stata confermata la sentenza del
Tribunale di Ragusa del 22.6.2012 che ha affermato la responsabilità del Marotta per le
violazioni urbanistiche contestate ai capi A, B e C della rubrica, accertate il 7.5.2007

Il ricorrente deduce l’ omessa pronuncia della Corte di Cassazione in ordine
all’intervenuta prescrizione dei reati, che, come emergerebbe dalla sentenza della Corte
di appello sarebbe intervenuta in data 19 agosto 2013.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente osserva che il termine prescrizionale dei reati è decorso alla data del 19
agosto 2013 e quindi successivamente alla decisione d’appello di secondo grado ma
precedentemente alla sentenza di questa Corte, la quale non avrebbe esaminato la
questione per un errore sul rilevamento della data di commissione dei fatti.

La censura proposta, all’evidenza, non tiene conto dei numerosi periodi di sospensione
del corso della prescrizione ( anni due e mesi tre), puntualmente indicati nel fascicolo
processuale proveniente dalla III Sezione penale di questa Corte, dal quale emerge che il
termine per la prescrizione è maturato alla data del 7.8.2014, successiva, quindi, alla
sentenza per la quale si invoca la correzione dell’errore materiale ( 6 maggio 2014).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dl’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

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come ancora in corso e relative alla edificazione di un piano fuori terra.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 ottobre 2015

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