Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45071 del 27/10/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 45071 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VALERIU FURNICA N. IL 24/12/1977 parte offesa nel procedimento
c/
CAVICCHI WALLY N. IL 09/06/1935
avverso il decreto n. 1004/2014 GIUDICE DI PACE di FERRARA, del
12/01/2014
sentita la reazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
lette/se ite le conchisioni del PG Dott.
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19

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 27/10/2015

Ritenuto in fatto

Il Giudice di Pace di Ferrara ha disposto, su richiesta del Pubblico Ministero,
l’archiviazione del procedimento instaurato contro FURNICA Valeriu e CAVICCHI Walli, per
il reato di cui all’art. 590 c.p., rilevando, con riferimento al primo, la mancanza della
condizione di procedibilità costituita dalla querela e con riferimento alla seconda
l’insussistenza di profili di colpa.

giudizio in quanto “non è stato dimostrato se la caduta a terra di Furnica Valeriu sia stata
dovuta ad eccessiva velocità dello stesso, tale da non consentirgli una efficacia azione di
frenata alla vista della manovra di attraversamento della strada da parte di Cavicchi
Wallj, oppure invece da una imprudente manovra di attraversamento da parte di
quest’ultima”.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, la
persona offesa Valeriu Furnica, lamentando la violazione degli artt. 409, comma 6 e 127
c.p.p. in considerazione dell’intervenuta archiviazione de plano della notizia di reato senza
un puntuale esame delle doglianze difensive, espresse nell’atto di opposizione, ove era
stata fatta rilevare, valorizzando la ricostruzione dell’incidente compiuta dagli agenti della
polizia municipale, la condotta colposa della Cavicchi, che alla guida della bicicletta, con
un cane nel cestino anteriore, senza rispettare i segnali di stop, che le imponevano di
dare la precedenza, invadeva improvvisamente la corsia di marcia percorsa dallo scooter
condotto dal Furnica.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

Nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, l’opposizione della persona
offesa alla richiesta di archiviazione consente unicamente la realizzazione di un
contraddittorio cartolare, all’esito del quale il giudice, se accoglie la richiesta del P.M.,
decide “de plano”, non essendo prevista la celebrazione dell’udienza camerale; ne
consegue l’impossibilità di esaminare, in sede di legittimità, censure inerenti alla
congruenza della motivazione del decreto di archiviazione ovvero all’inammissibilità
dell’opposizione, poiché, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., comma 6, il decreto è ricorribile per
cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127 c.p.p., comma 5, (ovvero per la
mancata fissazione dell’udienza camerale o per il mancato avviso ai soggetti interessati),

2

Ad avviso del giudicante, gli elementi acquisiti non consentono di sostenere l’accusa in

e non per questioni inerenti al merito od alla congruenza della motivazione ( v., da
ultimo, Sezione V, 19 settembre 2014, p.o. in proc. Sambrotta, rv. 262940).

Questa Corte, però, ha pure affermato il principio che, in tema di procedimento davanti al
giudice di pace, ancorché la disciplina dell’archiviazione non preveda, in caso di
opposizione della persona offesa alla richiesta del P.M., la fissazione dell’udienza camerale
per la decisione, è, comunque, necessario che il giudice si pronunci sull’opposizione
dando conto delle ragioni dell’opponente sia pure ai limitati fini della dichiarazione di

principio del contraddittorio ( v., tra le altre, Sezione V, 19 giugno 2014, p.p. in proc. Di
Maio ed altro, rv. 262185).

Tanto non può dirsi avvenuto nel caso di specie, in quanto, a fronte della articolata
opposizione della persona offesa, accompagnata dalla indicazione di prove a proprio
favore (rappresentate dalle dichiarazioni della persona a cui, nel frangente, si
accornpagnava;dalla verifica delle lesioni da parte del giudice della convalida e dalla
sorella del denunciante), il giudice di pace si è limitato a far propria la richiesta di
archiviazione del pubblico ministero senza interrogarsi sul contenuto dimostrativo degli
elementi di prova rappresentati dall’opponente, sottraendosi, di fatto all’obbligo
motivazionale su di lui gravante.

Il provvedimento va pertanto annullato con trasmissione degli atti al giudice di pace
competente per l’ulteriore corso.

P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al giudice di pace di
Ferrara per l’ulteriore corso.
Così deciso in data 27 ottobre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

inammissibilità dell’opposizione, la mancanza della quale determina una violazione del

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