Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4507 del 12/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4507 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KOFLER ALEXANDER N. IL 14/03/1987
avverso la sentenza n. 236/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 15/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 marzo 2012, la Corte d’appello di Trento – sezione
distaccata di Bolzano ha confermato la sentenza emessa il 27 giugno 2011 dal
Tribunale di Bolzano – sezione distaccata di Merano, che aveva dichiarato Kofler
Alexander responsabile del reato di cui all’art. 4, commi 1 e 2, legge n. 110 del
1975, a lui contestato per avere portato fuori dalla propria abitazione e dalle sue

l’aveva condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro
di “reclusione” e di euro duecento di “ammenda”.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di
unico motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

a), cod. proc.

pen., inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 157, comma 1, e 161,
comma 2, cod. pen., per essere la contravvenzione ascritta estinta per
intervenuto decorso del termine prescrizionale massimo di cinque anni
decorrente dalla data del commesso reato (31 marzo 2007).
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. Con memoria integrativa, pervenuta in data odierna, il ricorrente ha
reiterato l’eccezione di intervenuta prescrizione del reato e ha dedotto l’omessa
motivazione in ordine alla qualificazione giuridica degli oggetti atti a offendere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso per cassazione è stato proposto esclusivamente per far valere la
prescrizione maturata il 30 marzo 2012, e quindi dopo la sentenza impugnata,
emessa il 15 marzo 2012, e prima della sua presentazione in data 10 maggio
2012.
Tale ricorso è inammissibile alla luce del condiviso principio di diritto
affermato da questa Corte, alla cui stregua il ricorso in tal modo proposto, se
privo di qualsiasi doglianza relativa alla sentenza impugnata, viola il criterio della
specificità dei motivi enunciato nell’art. 581, lett. a), cod. proc. pen. ed esula dai
motivi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 cod. proc.
pen. (Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, dep. 11/09/2001, Cavalera, Rv. 219531;
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164).

2

appartenenze, senza giustificato motivo, un pugnale di ferro e quattro coltelli e

Né conferisce ammissibilità al ricorso la deduzione, a mezzo tardiva
memoria integrativa, di una nuova ragione di doglianza, del tutto estranea al
motivo presentato nei termini di legge.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ritenuta congrua, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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