Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4507 del 08/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4507 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NEGREA VASILE N. IL 18/04/1975
avverso la sentenza n. 886/2012 TRIBUNALE di LODI, del
20/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 08/10/2014

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che il Tribunale di Lodi -giudice monocratico- applicava alla ricorrente la pena
concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 2) e
5) e 61 n. 5 c.p.;
-Rilevato che l’imputata proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, lamentando
inadeguata motivazione riguardo alla disposta confisca;
– Ritenuto che il motivo fatto valere risulta manifestamente infondato, atteso che il Tribunale

ragione dello stretto collegamento strumentale con il reato;
-che ne consegue l’inammissibilità del ricorso;
– Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8-10-2014.

motiva in modo congruo riguardo alla confisca del veicolo e degli strumenti in sequestro, in

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