Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4506 del 12/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4506 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOUAYAD CHAKIB N. IL 09/03/1974
avverso la sentenza n. 6389/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
20/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 aprile 2012 la Corte d’appello di Torino ha
confermato la sentenza del 26 settembre 2011 del Tribunale di Torino, che aveva
dichiarato Bouayad Chakib colpevole del reato contravvenzionale di porto illegale
di coltello, di cui al capo a) della imputazione, e l’aveva condannato alla pena di
mesi tre di arresto e di euro duecento di ammenda, ritenendo perfettamente

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
personalmente, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due motivi,
deducendo, con il primo, mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità
della motivazione, ex art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ordine al
mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., e, con il
secondo motivo, l’intervenuta estinzione del reato per la prescrizione intervenuta
nelle more del gravame.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È manifestamente infondata e tendente a sottoporre a questa Corte
valutazioni squisitamente di merito, a essa sottratte, la censura, svolta con il
primo motivo, che afferma la erroneità e la carenza della motivazione relativa al
diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché la sentenza impugnata,
con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, ha reso congrue risposte alle
doglianze difensive valorizzando, con specifici richiami fattuali, la condotta
dell’imputato, la sua particolare pericolosità e i suoi precedenti penali.
Né il ricorrente ha evidenziato con il ricorso alcun rilevante elemento
positivo non preso in esame, limitandosi a lamentare una generica inadeguata
valutazione della singolarità ed eccezionalità dell’evento verificatosi.
2. La rilevata inammissibilità del ricorso, che consegue alla manifesta
infondatezza del primo motivo, avendo precluso la corretta instaurazione dinanzi
a questa Corte del rapporto processuale d’impugnazione (Sez. U, n. 23428 del
22/03/2005, dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164), non consente di rilevare il
decorso del termine di prescrizione in data successiva alla sentenza di appello,
dedotto con il secondo motivo.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
2

congruo il trattamento sanzionatorio.

del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma, in data 12 giugno 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ammende.

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