Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4506 del 08/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4506 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIORENZA SAIMON N. IL 18/09/1984
avverso la sentenza n. 681/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del
08/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 08/10/2014
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che il Tribunale di Catania -giudice monocratico- applicava alla ricorrente la pena
concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2) c.p.;
-Rilevato che l’imputata proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, lamentando la
mancata applicazione del beneficio di cui all’art. 164 ult. comma c.p.;
-Ritenuto che il motivo fatto valere risulta manifestamente infondato, atteso che la pena risulta
applicata su richiesta congiunta delle parti e gli accordi non prevedono la subordinazione del
– che ne consegue l’inammissibilità del ricorso;
-Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8-10-2014.
patto alla sospensione condizionale della pena;