Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4505 del 12/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4505 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUALATO CARMELO N. IL 09/10/1973
avverso la sentenza n. 1451/2004 CORTE APPELLO di CATANIA, del
28/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 marzo 2012 la Corte d’appello di Catania ha
confermato la sentenza del 27 gennaio 2004 del Tribunale di Caltagirone, che
aveva dichiarato Gualato Carmelo colpevole dei reati di detenzione e porto in
luogo pubblico di fucile marca Breda cal. 12 e di ricettazione della stessa arma, e

concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione ed euro mille
di multa.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
personalmente, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico motivo, con
il quale ha dedotto manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1,
lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla conferma della sua responsabilità
penale.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato
inammissibile.
2. Le deduzioni svolte, attinenti alla conferma del giudizio di responsabilità
per i reati ascritti, riproducono, infatti, gli argomenti che sono stati prospettati
nel gravame e ai quali la Corte d’appello ha dato adeguate e argomentate
risposte, esaustive e coerenti in fatto e logicamente congruenti alle richiamate
risultanze del quadro probatorio.
Il ricorrente tende, invece, a provocare, esprimendo un diffuso dissenso
rispetto alle risposte ricevute e opponendo, in via di contrapposizione
argomentativa, la sua analisi della vicenda, una diversa lettura degli aspetti
attinenti alle circostanze fattuali e una rivisitazione degli apprezzamenti del
materiale probatorio già svolti, che, traducendosi in sindacato di merito, non sono
esperibili per legge con il ricorso per cassazione.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

2

l’aveva condannato, riconosciuta la continuazione tra le singole violazioni e

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013

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