Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4504 del 08/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4504 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DJORDJEVIC VIikTORIJA N. IL 07/08/1980
avverso la sentenza n. 223/2012 TRIBUNALE di BIELLA, del
05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 08/10/2014

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che il Tribunale di Biella -giudice monocratico- applicava all’imputata la pena
concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 n.
2) c.p.;
– Rilevato che l’imputata proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, deducendo
violazione di legge con riferimento all’art. 550 c.p.p. per carenza di legittimazione del PM a
procedere con decreto di citazione a giudizio, nonché con riferimento all’art. 552 c.p.p. per il

-Ritenuto che i motivi fatti valere risultano manifestamente infondati, atteso che la pena risulta
applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei
presupposti di rito e di merito per il patteggiamento e la disamina, mediante riferimenti
specifici, di non ricorrenza delle condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex
art.129 C.P.P.;
– richiamato in proposito il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale
“l’applicazione concordata della pena postula la rinunzia a far valere qualunque eccezione di
nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggíamento ed al
consenso ad essa prestato” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6383 del 29/01/2008, Rv. 239449);
– Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8-10-2014.

mancato rispetto del termine di 60 giorni prima della data fissata per la comparizione;

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