Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45037 del 08/10/2015
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45037 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FAJRI KHALID N. IL 01/09/1976
FAJRI BRAHIM N. IL 19/10/1972
GIAGNORIO ALESSANDRO N. IL 05/05/1975
BAGHDADI ABDELMOUNIM (DETTO MIMOUN) N. IL
13/05/1981
LOTFI MOUSTAPHA N. IL 16/09/1974
BENHADDOU SOUFIANE N. IL 29/04/1983
avverso la sentenza n. 11333/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
16/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette/sy.affie le conclusioni del PG Dott:
\<1.■ Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 08/10/2015 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/5/2014, il Tribunale di Torino ha applicato a Khalid
FAJRI, Brahim FAJRI, Alessandro GIAGNORIO, Mustapha LOTFI,
Abdelouahed HAISSOUF, Soufiane BENHADDOU e Abdelmounim BAGHDADI la pena concordata per il reato di cui all'articolo 73 d.P.R. 309\90, stupefacenti del tipo hashish e cocaina, determinata in misura diversa e, nei
confronti di Khalid FAJRI, BrahimFAJRI, Mustapha LOTFI, Abdelouahed HAISSOUF e
Abdelmounim BAGHDADI, in continuazione con altri fatti già giudicati 2. Avverso tale decisione i predetti propongono separati ricorsi per cassazione deducendo:
1) Khalid FAJRI e BrahimFAJRI, con ricorsi di identico contenuto, carenza di
motivazione in punto di valutazione dell'assenza di condizioni per
l'applicabilità dell'articolo 129 cod. proc. pen. e di determinazione della
pena.
2) Alessandro GIAGNORIO vizio di motivazione in relazione alla condanna al
pagamento di ogni spesa diversa da quelle processuali
3) Mustapha LOTFI e Abdelouahed HAISSOUF con ricorso congiunto,
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione
della pena
4) Soufiane BENHADDOU vizio di motivazione anche in relazione alla
valutazione delle telefonate intercettate, dal contenuto delle quali non
sarebbe desumibile alcuna partecipazione all'illecito traffico di stupefacenti
5) Abdelmounim BAGHDADI manifesta illogicità e carenza della motivazione.
Tutti insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Rileva il Collegio, in adesione a quanto prospettato dal Procuratore
generale nella sua requisitoria scritta, che i ricorsi di Khalid FAJRI, BrahimFAJRI,
Alessandro GIAGNORIO, Mustapha LOTFI, Abdelouahed HAISSOUF e
Abdelmounim BAGHDADI sono connotati da estrema genericità. 1 relativamente a fatti concernenti l'illecita detenzione e la cessione di sostanze I ricorrenti hanno infatti omesso di indicare specificamente le ragioni di
diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi
o punti della decisione impugnata, pur adeguatamente motivata. 2. Quanto al ricorso di Soufiane BENHADDOU, va ricordato che, sebbene lo
stesso sia maggiormente articolato, pone però questioni non prospettabili in sede
di legittimità, perché incompatibili con la richiesta di applicazione della pena
formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica non può essere rimessa in discussione, presupponendosi la rinuncia a far valere
qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla
richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato (Sez. 5, n. 21287 del
25/3/2010, Legari e altro, Rv. 247539 ed altre prec. conformi). 3. Quanto premesso comporta, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità
del ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di
una somma determinata, equamente, in euro 1.500,00 tenuto conto del fatto che
non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".(Corte Cost.
186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8.10.2015 risultante dalla contestazione, poiché l'accusa, come giuridicamente qualificata,