Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45037 del 08/10/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 45037 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FAJRI KHALID N. IL 01/09/1976
FAJRI BRAHIM N. IL 19/10/1972
GIAGNORIO ALESSANDRO N. IL 05/05/1975
BAGHDADI ABDELMOUNIM (DETTO MIMOUN) N. IL
13/05/1981
LOTFI MOUSTAPHA N. IL 16/09/1974
BENHADDOU SOUFIANE N. IL 29/04/1983
avverso la sentenza n. 11333/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
16/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette/sy.affie le conclusioni del PG Dott:
\<1.■ Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 08/10/2015 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/5/2014, il Tribunale di Torino ha applicato a Khalid FAJRI, Brahim FAJRI, Alessandro GIAGNORIO, Mustapha LOTFI, Abdelouahed HAISSOUF, Soufiane BENHADDOU e Abdelmounim BAGHDADI la pena concordata per il reato di cui all'articolo 73 d.P.R. 309\90, stupefacenti del tipo hashish e cocaina, determinata in misura diversa e, nei confronti di Khalid FAJRI, BrahimFAJRI, Mustapha LOTFI, Abdelouahed HAISSOUF e Abdelmounim BAGHDADI, in continuazione con altri fatti già giudicati 2. Avverso tale decisione i predetti propongono separati ricorsi per cassazione deducendo: 1) Khalid FAJRI e BrahimFAJRI, con ricorsi di identico contenuto, carenza di motivazione in punto di valutazione dell'assenza di condizioni per l'applicabilità dell'articolo 129 cod. proc. pen. e di determinazione della pena. 2) Alessandro GIAGNORIO vizio di motivazione in relazione alla condanna al pagamento di ogni spesa diversa da quelle processuali 3) Mustapha LOTFI e Abdelouahed HAISSOUF con ricorso congiunto, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena 4) Soufiane BENHADDOU vizio di motivazione anche in relazione alla valutazione delle telefonate intercettate, dal contenuto delle quali non sarebbe desumibile alcuna partecipazione all'illecito traffico di stupefacenti 5) Abdelmounim BAGHDADI manifesta illogicità e carenza della motivazione. Tutti insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Rileva il Collegio, in adesione a quanto prospettato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, che i ricorsi di Khalid FAJRI, BrahimFAJRI, Alessandro GIAGNORIO, Mustapha LOTFI, Abdelouahed HAISSOUF e Abdelmounim BAGHDADI sono connotati da estrema genericità. 1 relativamente a fatti concernenti l'illecita detenzione e la cessione di sostanze I ricorrenti hanno infatti omesso di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o punti della decisione impugnata, pur adeguatamente motivata. 2. Quanto al ricorso di Soufiane BENHADDOU, va ricordato che, sebbene lo stesso sia maggiormente articolato, pone però questioni non prospettabili in sede di legittimità, perché incompatibili con la richiesta di applicazione della pena formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica non può essere rimessa in discussione, presupponendosi la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato (Sez. 5, n. 21287 del 25/3/2010, Legari e altro, Rv. 247539 ed altre prec. conformi). 3. Quanto premesso comporta, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in euro 1.500,00 tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".(Corte Cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8.10.2015 risultante dalla contestazione, poiché l'accusa, come giuridicamente qualificata,

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