Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4503 del 12/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4503 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAIELLO VINCENZO N. IL 25/03/1969
avverso la sentenza n. 2/2011 CORTE ASSISE APPELLO di BARI, del
24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 luglio 2010 il G.u.p. del Tribunale di Bari, all’esito del
giudizio abbreviato, ha dichiarato, tra gli altri, Maiello Vincenzo colpevole di
omicidio e tre tentati omicidi e dei connessi reati in materia di armi, aggravati ai
sensi dell’art. 7 legge n. 203 del 1991, commessi tra il 18 giugno 1999 e il 7
febbraio 2000, e, ritenuta la continuazione tra gli stessi e applicata la diminuente

il rito, di anni quattordici di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle
costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio civile.
2. Con sentenza del 24 aprile 2012, la Corte d’assise d’appello di Bari, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai delitti di detenzione e porto di
arma perché estinti per prescrizione, e ha rideterminato la pena per le residue
imputazioni in anni undici di reclusione, previa concessione delle attenuanti
generiche equivalenti alle aggravanti della premeditazione e della recidiva.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore di fiducia, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per
mancanza e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata concessione delle attenuati
generiche prevalenti sulle aggravanti.
4. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Maiello Vincenzo, che ha affermato carente e
illogica la motivazione, con la quale sono state concesse le attenuanti generiche
con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate della
premeditazione e della recidiva, è manifestamente infondato e tende a
sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, a essa sottratte.
Del tutto legittimamente, infatti, la Corte d’assise d’appello ha attribuito
rilevanza decisiva – all’indicato fine – alla gravità dei fatti, logicamente
valorizzando, dopo le valutazioni espresse in ordine alla concedibilità delle
attenuanti generiche, il ruolo di killer rivestito dal ricorrente proveniente da altra
area geografica.
2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

2

prevista dall’art. 8 legge n. 203 del 1991, l’ha condannato alla pena, ridotta per

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e, in mancanza di elementi atti a escluderne la colpa nella determinazione della
causa d’inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma che si determina nella misura
ritenuta congrua di euro 1.000,00.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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