Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4503 del 08/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4503 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEREGOI VALENTINA N. IL 17/03/1985
avverso la sentenza n. 487/2012 TRIBUNALE di VOGHERA, del
30/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 08/10/2014

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che il Tribunale di Voghera -giudice monocratico- applicava all’imputata la pena
concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per i reati di cui agli artt. 624, 625 n. 2) c.p.;
-Rilevato che l’imputata proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, deducendo
carenza logico argomentativa, specificamente in relazione alla valutazione delle condizioni per
l’applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen.;
-Ritenuto che i motivi fatti valere risultano manifestamente infondati, atteso che la pena risulta

presupposti di rito e di merito per il patteggiamento e la disamina di non ricorrenza delle
condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P.;
– richiamato in proposito il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale “in caso
di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere
della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass.
17/11/2011 n. 6455);
– Ritenuto che gli indicati elementi minimi si riscontrano nella specie, talché la motivazione è
sufficiente e adeguata;
-Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al
versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8-10-2014.

applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei

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