Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45029 del 07/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 45029 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ECCLESIE FERNANDO N. IL 22/03/1950
avverso la sentenza n. 745/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
31/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F9 r
che ha concluso per

e(

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/05/2015

Ritenuto in fatto

,

Con sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, del 29.01.2013, confermata dalla
Corte di Appello di Lecce in data 31.01.2 f,)’14, Ecclesie Fernardo è stato condannato alla pena di 2 mesi
di arresto ed euro 31.500,00 di multa peri! reato di cui all’art. 81 co 2,44 lett. c) DPR 380/01 perché, in
qualità di proprietario di area sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico, realizzava, in assenza

del nulla osta paesaggistico, un immobile di mq 86 formato da due corpi di fabbrica, il primo composto
da due camere, soggiorno, tinello e bagno occupato dalla figlia del proprietario, il secondo composto da
due vani, allo stato rustico alla data dell’accertamento e del sequestro. Con la stessa sentenza veniva
dichiarata l’estinzione del reato in relazione alla costruzione di altro immobile di mq 90 ultimata ed
abitata dal figlio.
Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, per il tramite
del difensore, per illogicità della motivazione.
Secondo la difesa la sentenza impugnata ripropone in modo del tutto acritico la tesi del primo giudice
secondo cui il manufatto abusivo della superficie di mq 86 costituisce un unico immobile mentre esso è
in realtà formato da due corpi di fabbrica adiacenti, distinti ed indipendenti, il primo composto da due
camere da letto, soggiorno, tinello e bagno già abitato dalla figlia dell’imputato, il secondo composto da
due vani rimasti allo stato rustico, destinato a deposito agricolo.
Difatti il locale-deposito ha altezze differenti rispetto all’immobile adibito a dimora della figlia
dell’imputato. Da ciò discende, secondo la difesa, che l’ordine di demolizione avrebbe dovuto
riguardare solo i due vani utilizzati come deposito agricolo e non anche quelli utilizzati come abitazione,
distinti dai primi due e terminati nel 1998 così come emerge dall’areofotogrammetria.
Contesta la difesa anche l’assunto della Corte di merito circa l’insussistenza di una desistenza volontaria
da parte dell’imputato nella ultimazione dei due locali destinati a deposito agricolo, trattandosi piuttosto,
secondo i giudici di appello, di una “sospensione protratta nel tempo di opera destinata ad essere
completata” come dimostrerebbe la presenza, nei pressi del manufatto, di materiale edile pronto per
essere posizionato. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, le costruzioni sono state
realizzate nel 1998, come dimostrano i rilievi aerofotogrammetrici ed i lavori riguardanti il manufatto
destinato a deposito sono stati sospesi volontariamente da tempo a mai più ripresi. Osserva in proposito
il difensore che la cessazione dell’attività edilizia coincide non solo con la ultimazione dei lavori ma
anche con la volontaria sospensione degli stessi, che, con riferimento ai vani adibiti a deposito agricolo,
secondo il principio del favor rei, deve farsi risalire al 1998.

di permesso di costruire (essendo titolare solo di permesso per la ristrutturazione di fabbricato rurale) e

La Corte di Appello, adducendo una motivazione assolutamente inidonea a sostegno della tesi della
provvisoria sospensione dei lavori, non ha fatto, secondo la difesa, buon governo del principio secondo
cui la permanenza del reato edilizio cessa anche con la volontaria sospensione dei lavori. E la
sospensione definitiva dell’attività di completamento del manufatto risale al 1998.
Quanto invece all’immobile adibito ad abitazione della figlia dell’imputato, questa, secondo la difesa,
doveva ritenersi ultimata e rifinita, come emerso dalla deposizione del tecnico comunale, secondo cui vi

La Corte di Appello, di fronte a tali risultanze, non ha speso alcuna argomentazione per contrastarle.

Ritenuto in diritto

Il ricorso è inammissibile nella misura in cui il ricorrente lamentando il vizio di motivazione cerca di
ottenere una valutazione delle risultanze istruttorie ulteriore e diversa rispetto a quella già effettuata dai
giudici di merito; operazione quest’ultima, come è noto, preclusa in sede di legittimità qualora le
argomentazioni impiegate nel provvedimento impugnato risultino logiche e non contraddittorie.
Orbene sono questo profilo la sentenza di appello appare incensurabile. La difesa, infatti, ai fini della
prescrizione del reato, sostiene la tesi della cessazione della permanenza del reato edilizio con
riferimento alle due distinte unità immobiliari, quella di mq 86 adibita ad abitazione della figlia
dell’imputato e quella composta da due vani adibiti a deposito di attrezzi agricoli.
Quanto alla prima unità la stessa è stata definitivamente completata all’interno, manca solo
l’intonacatura esterna e, come riferito dal tecnico comunale, sussistono i presupposti per il rilascio del
certificato di agibilità/ abitabilità.
Sul punto la Corte territoriale richiama, però, la costante giurisprudenza in base alla quale ai fini della
ultimazione dell’opera e, quindi, della cessazione della permanenza del reato ai fini del decorso della
prescrizione, occorre che il manufatto sia completato in tutte le rifiniture, coincidendo l’ultimazione dei
lavori con la conclusione delle opere di rifinitura interne ed esterne quali, in primo luogo, gli intonaci e
gli infissi (ex pluris Cass. Sez. III n. 48002/2014).
Orbene, come correttamente evidenziato dai giudici di appello, la porzione adibita ad abitazione non era
completata all’esterno mancando l’intonacatura di cui era stata data solo la prima mano. Né può valere a
ritenere completata l’opera e cessata la permanenza del reato l’uso effettivo della stessa, in quanto
secondo la giurisprudenza in materia l’uso effettivo dell’opera accompagnato dall’attivazione delle
utenze e dalla presenza di persone al suo interno non è sufficiente al fine di ritenere ultimato l’immobile
abusivamente realizzato, coincidendo la ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura esterni ed
interni (ex multis Cass. Sez. III n. 39733/2011 RV 251424).
2

erano i presupposti per il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità.

Quanto alla seconda porzione, per la quale si assume la desistenza volontaria dai lavori abusivi, non vi
sono elementi dai quali poter desumere che vi sia stata la definitiva volontaria cessazione dell’opera,
tanto più che è stato rinvenuto nelle vicinanza del manufatto materiale edile indicativo della possibile
ripresa e completamento dei lavori.
Peraltro, nota la Corte di Appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non è stata accertata
l’autonomia delle due porzioni dello stesso stabile, non essendo stato dimostrata la effettiva destinazione

questa, potendo esserne la continuazione, non ancora portata a completamento.
In ogni caso, anche ritenendo che si tratti di due parti adiacenti ma autonome dello stesso fabbricato, per
nessuna delle due può considerarsi accertato il completamento: per la porzione adibita ad abitazione
perché non sono state completate le opere di rifinitura mancando l’intonacatura esterna; per la porzione
destinata a deposito perché è rimasta al grezzo e non vi sono elementi per ritenere che tale stato sia
frutto della volontaria definitiva cessazione dei lavori.
Tanto premesso occorre dichiarare il ricorso inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali oltre alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla
somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma in data 7 maggio 2015.

a deposito agricolo della porzione adiacente all’abitazione, che non si differenzia strutturalmente da

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA