Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45026 del 04/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 45026 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GATTUSO ANGELA N. IL 03/05/1974
avverso la sentenza n. 1382/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PIACENZA, del 13/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 04/11/2014

Ritenuto in fatto e in diritto

Gattuso Angela, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto appello avverso la sentenza del
GUP di Piacenza in data 13.3.2013 con la quale è stata dichiarata colpevole di violazioni in
materia di sicurezza ed igiene sul lavoro di cui al d.lvo 81/08, contestate ai capi 2) e 3) e
condannata alla pena di euro 1000 di ammenda per ognuna di esse, mentre è stata assolta dalla

Trattandosi di sentenza di condanna per la quale è stata applicata la pena dell’ammenda, come tale
non appellabile ai sensi dell’art. 593 n 3 cpp, con ordinanza in data 14.2.2014 la Corte di Appello
di Bologna dichiarava inammissibile l’appello disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di
Cassazione.
Con unico motivo di ricorso la difesa della Gattuso ha dedotto erronea applicazione della legge
penale con riguardo alla mancata ammissione della stessa, previa istanza di restituzione ex art 175
c.p.p., nel termine di cui all’art. 24 d.lvo 19.12.1994 n. 758-(estinzione delle contravvenzioni in
materia di sicurezza ed igiene sul lavoro).
L’art. 24 d.lvo Ivo 19.12.1994 n. 758 (estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed
igiene sul lavoro) stabilisce che, al fine di eliminare la violazione accertata, l’organo di vigilanza
impartisce apposite prescrizioni fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il
periodo tecnicamente necessario, comunque non superiore a sei mesi, prorogabili di altri sei mesi
in presenza di determinate circostanze.
Decorsi 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza
controlla se la violazione è stata eliminata e se è stato rispettato il termine indicato nella
prescrizione. In caso positivo, ammette il contravventore al pagamento, in sede amministrativa, nel
termine di trenta giorni, di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda prevista per la
contravvenzione.
Il pagamento della somma fissata a titolo di sanzione amministrativa estingue il reato.
Sono previsti dunque dalla citata norma due termini:
il termine per provvedere all’adeguamento delle condizioni di lavoro alla normativa a tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori, rimuovendo la situazione di pericolo rilevata, il termine per
provvedere al pagamento della sanzione amministrativa, una volta eliminata la violazione ed
accertatane la rimozione dall’organo di vigilanza.
Tale ultimo termine, pari a trenta giorni, per il pagamento della sanzione amministrativa, è quello
in relazione al quale la ricorrente ha formulato istanza di rimessione nel termine ex art. 175 c.p.p.

contravvenzione di cui al capo a) perché il fatto non sussiste.

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Osserva la ricorrente che solo il primo termine, fissato per l’adeguamento alla normativa
antinfortunistica, ha carattere perentorio, come emerge dalla ratio della previsione, che è quella di
apprestare dei rimedi efficaci per la tutela dei luoghi di lavoro, stabilendo termini indifferibili a
carico del datore di lavoro per la pronta rimozione di situazioni di pericolo; il secondo, fissato per il
pagamento della sanzione amministrativa, proprio perché non è previsto a presidio di tali esigenze,
essendosi già provveduto all’adeguamento alla normativa, non ha carattere perentorio, di talchè è

contravvenzionale.
Il ricorso è infondato.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la speciale causa di estinzione delle
contravvenzioni in materia di prevenzione antinfortunistica prevista dal d.Lgs. 19 dicembre 1994, n.
758, art. 24 non opera se il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa
avvenga oltre i trenta giorni fissati dall’art. 21 comma secondo del citato D.Lgs. 19 dicembre 1994,
n. 758, trattandosi di termine avente natura perentoria e non ordinatoria.( Cass

Sez. 3,

n. 7773 del 05/12/2013 Ud. (dep. 19/02/2014) Rv. 258852,
n. 33598 del 23/08/2012 Ud. (dep. 03/09/2012 ) Rv. 253324,

sez. 3,

n. 11265 del 11/02/2010 Ud. (dep. 24/03/2010) Rv. 246460.
Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte,
escludendo che il pagamento tardivo, previa remissione nel termine richiesto dall’imputata, potesse
produrre l’invocato effetto estintivo.
Peraltro la ricorrente non ha prospettato la sussistenza di alcuna delle ipotesi prevista dall’art. 175
c.p.p. per la rimessione nel termine, limitandosi a dedurre solo il carattere meramente ordinatorio
del termine per il pagamento della sanzione amministrativa; assunto difensivo oltretutto
incompatibile con l’applicabilità dell’istituto della restituzione nei termini processuali.
Il ricorso dev’essere rigettato,. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al 1 pagamento delle spese processuali. Così deciso

ragionevole pensare che il tardivo pagamento, non impedisca l’effetto estintivo del reato

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