Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45024 del 04/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 45024 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DUICA MARIA N. IL 30/11/1955
avverso la sentenza n. 2314/2012 TRIB.SEZ.DIST. di SAN
BENEDETTO DEL TRONTO, del 27/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. t -che ha concluso per \
c-k- Q
Cip.”1.9.135

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/11/2014

Ritenuto in fatto
Duica Maria ha proposto personalmente ricorso per Cassazione avverso la sentenza in data
27.11.2012 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del
Tronto, ha dichiarato la predetta colpevole del reato di cui all’ art. 14 co 1 e 18 bis d.lvo n.
66/2003 per aver immesso al lavoro notturno presso la società Duicam s.r.l. di cui è legale
rappresentante lavoratori senza averli sottoposti all’obbligatoria verifica dello stato di salute,
preventiva e periodica. In San Benedetto fino al 13.12.2010. E stata quindi condannata alla pena di

A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi.
1- erronea applicazione della legge penale in relazione agli art. 14 co 1 e 18 bis d.lvo n. 66/2003,
manifesta illogicità della motivazione.
Lamenta la ricorrente che il giudice di merito non ha considerato l’impedimento dovuto a motivi
di salute che le ha impedito di provvedere alla gestione della società ed anche all’adempimento
oggetto di contestazione.
2- mancata concessione delle attenuanti generiche. Lamenta la ricorrente che il giudice di merito ha
negato le attenuanti generiche sulla base di una motivazione insufficiente, concernente i precedenti
penali, senza tenere conto delle circostanza ostative all’adempimento richiesto in cui si è venuta a
trovare, suo malgrado l’imputata

Ritenuto in diritto
Il primo motivo è inammissibile in quanto introduce, sub specie di vizio di motivazione, censure di
merito, concernenti i motivi di salute che avrebbero impedito all’imputata di adempier all’obbligo

euro 4.000 di ammenda.

di sottoporre a visita medica i propri dipendenti, volte a sollecitare una diversa valutazione delle
risultanze processuali non consentita al giudice di legittimità.Si richiamano in proposito i principi
enunciati da questa Corte secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di
legittimità resta circoscritto, in ragione dell’espressa previsione dell’art. 606 co 1 lett E cpp, al solo
accertamento della congruità e coerenza dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli
elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione o nella autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di
giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti. Ne consegue che, laddove le censure del
ricorrente non siano tali da scalfire la logicità e coerenza della motivazione del provvedimento

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impugnato, queste devono ritenersi inammissibili perché proposte per motivi diversi da quelli
consentiti, in quanto non riconducibili alla categoria di cui al richiamato art. 606 co 1 lett E (Cass
sez feriale 2.8.011 n. 30880, sez VI 20.7.011, n. 32878, sez 114.7.011 n.33028) .
Altrettanto inammissibile per manifesta infondatezza è il secondo motivo concernente il diniego
delle attenuanti generiche. Si ricorda in proposito che le statuizioni in ordine all’entità al
riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, implicando una valutazione discrezionale tipica

giudice, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione.( Sez. U, Sentenza. del 25/02/2010
Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931, Sez. 2, Sentenza del 18/01/2011 Ud. (dep. 01/02/2011) Rv.
249163).
Il relativo giudizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la
valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Si è ritenuto di conseguenza che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio.
.(Cass Sez. 2, Sentenza 18/01/2011-01/02/2011 rv. 249163,

Sez. 1, Sentenza del 07/07/2010-

13/09/2010 Rv. 247959)
Orbene la sentenza impugnata ha fornito adeguata e congrua motivazione della scelta operata,
fondata su un’attenta ponderazione della condotta e della personalità dell’imputata desumendola
dai precedenti penali specifici a suo carico cui ha fatto espresso riferimento a motivo del diniego
della attenuanti generiche secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p.. e in conformità ai
principi espressi dalle richiamate pronunce della Suprema Corte.
Il ricorso è dunque inammissibile
Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a
favore della cassa delle ammende che si stima di liquidare in euro 1.000
P ..Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4.11.2014

del giudizio di merito, rientrano nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del

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