Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45023 del 20/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45023 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BASSI OLI VIERO N. IL 03/10/1962
avverso la sentenza n. 2401/2014 GIP TRIBUNALE di VITERBO, del
27/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 20/10/2015

N. R.G.: 27340/2015

Ritenuto:

che il ricorrente Bassi Olivier°, al quale è stata applicata la pena ai sensi dell’art.
444 c.p.p. per il reato di ricettazione ed altro , con sentenza del Tribunale di
Viterbo n.76/15 del 27.02.2015 denuncia violazione di legge e vizio della
motivazione con riferimento alla mancata valutazione della sussistenza di

che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il giudice di merito
ha adeguatamente motivato l’esclusione di cause di proscioglimento ai sensi
dell’art.129 cod.proc.pen e la correttezza della qualificazione giuridica.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 15 .00,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa
delle amm
Roma, 20

elementi che escludano una causa di proscioglimento.

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