Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45021 del 20/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45021 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SISTO FRANCO N. IL 30/04/1979
avverso la sentenza n. 969/2015 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
26/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 20/10/2015
N. R.G.: 15649/2014
Ritenuto:
–
che il ricorrente Sisto Franco, al quale è stata applicata la pena ai sensi dell’art.
444 c.p.p. per il reato di estorsione ed altro , con sentenza del Tribunale di
Brindisi n.86/15 del 26.02.2015 denuncia violazione di legge e vizio della
motivazione con riferimento alla mancata valutazione della sussistenza di
–
che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il giudice di merito
ha correttamente motivato l’esclusione di cause di proscioglimento ai sensi
dell’art.129 cod.proc.pen.;
–
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
u-ot Leu,“-X
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processu
delle am
Roma, 2
nché al versamento della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa
elementi che escludano una causa di proscioglimento.