Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4502 del 12/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4502 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CROITOR PUIU N. IL 24/02/1970
avverso la sentenza n. 12356/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 febbraio 2012 la Corte d’appello di Napoli ha
confermato la sentenza del 17 febbraio 2011 del G.u.p. del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato
Croitor Puiu colpevole dei delitti di tentato omicidio in danno di Troea Bogdan, di
minaccia grave di morte in danno di Boluga Elena e di Troea Bogdan, di porto

concesse le attenuanti generiche, unificati i reati per continuazione e applicata la
diminuente per il rito, l’aveva condannato alla pena di anni sette e mesi due di
reclusione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
personalmente, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di tre motivi,
denunciando:
– con il primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.
pen., erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione
giuridica del fatto come tentato omicidio;
– con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.
pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto
alla ricostruzione della sua condotta anche successiva al delitto;
– con il terzo motivo, illogicità della motivazione relativamente al mancato
riconoscimento di un trattamento sanzionatorio più favorevole.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Le deduzioni svolte dal ricorrente con i primi due motivi in ordine alla
qualificazione giuridica del fatto ascritto come tentato omicidio riproducono,
infatti, gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d’appello ha dato
adeguate e argomentate risposte, attinenti alla idoneità degli atti e

all’animus

necandi, esaustive in fatto, per la loro coerenza interna e per la loro logica

congruenza alle risultanze del quadro probatorio, e corrette in diritto, per la
esatta applicazione delle norme applicate alla luce dei principi di diritto fissati da
questa Corte.
Il ricorrente tende, invece, a provocare, esprimendo un diffuso dissenso di
merito rispetto alla ricostruzione dei dati fattuali e alle risposte ricevute e
2

illegale di coltelli e di molestia e disturbo nei confronti di Boluga Elena, e,

opponendo la sua analisi degli elementi probatori, una nuova lettura degli aspetti
attinenti alle circostanze di fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio, al
fine del diverso inquadramento giuridico della vicenda e della diversa valutazione
dell’elemento soggettivo del reato.
Una tale prospettazione, che si traduce nella rivisitazione degli
apprezzamenti dei giudici di primo e di secondo grado, non è consentita in sede
d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, e si sostanzia,
pertanto, in censura diversa da quella esperibile per legge con il ricorso per

3. Né ha alcuna fondatezza la censura svolta con il terzo motivo, che
contesta in termini generici il trattamento sanzionatorio reclamandone uno più
favorevole, a fronte delle ragioni, riguardanti la condotta tenuta dall’imputato e
la sua personalità, che la Corte di merito ha ragionevolmente valorizzato a
fondamento della disposta conferma della pena inflitta in primo grado.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

cassazione.

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